Sentenza del 18/03/2019 n. 1744 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento- firma a mezzo stampa-ammissibilità-provvedimento dirigenziale-necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'ammissibilità dell'avviso di accertamento per la mancanza della firma autografa, sostenendo che la mera indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile non fosse sufficiente in assenza di uno specifico provvedimento dirigenziale. La questione riguardava gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi prodotti mediante sistemi informativi automatizzati.
La decisione
La firma autografa può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ma solo se l'atto è prodotto da un sistema informativo automatizzato e se il funzionario responsabile dell'emanazione degli atti e la fonte dei dati sono individuati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale. In mancanza di tale provvedimento, l'avviso può risultare viziato per difetto dei requisiti formali necessari.
Norme richiamate
Disciplina degli atti tributari prodotti mediante sistemi informativi automatizzati
La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, sempreché il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti, unitamente alla fonte dei dati, siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
La sottoscrizione autografa non è indispensabile per gli atti tributari automatizzati, purché siano rispettate le garanzie di imputabilità dell'atto, identificazione del responsabile e tracciabilità della fonte dei dati mediante un provvedimento dirigenziale.
Massime di principio
- Negli atti tributari generati automaticamente, la firma a stampa è valida solo quando una norma lo consente e quando l'ente ha previamente adottato un provvedimento dirigenziale che identifica il funzionario responsabile e la fonte dei dati.
- La semplice presenza del nome del funzionario sull'avviso non basta, se non è dimostrabile l'esistenza del provvedimento dirigenziale richiesto.
- In caso di contestazione, il contribuente può chiedere di verificare il provvedimento organizzativo e la provenienza dei dati utilizzati per formare l'accertamento.
- L'assenza dei requisiti formali può comportare l'illegittimità dell'atto, soprattutto quando impedisce di individuare il responsabile o di controllare la correttezza del procedimento.
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