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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33169/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato parzialmente accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato e le restanti statuizioni sono state confermate

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il motivo dell'impugnazione era la mancata o scorretta applicazione di un principio richiamato in motivazione (menzionato come "essa indole degli stessi"), con particolare riferimento all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente applicato tale principio rispetto alla causa di non punibilità

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. non fosse stata correttamente valutata dal giudice di merito; ne consegue l'annullamento limitato alla questione relativa alla non punibilità e il rinvio per un nuovo esame

Massime di principio

  • Un'impugnazione per errata applicazione di un principio giuridico può essere accolta in maniera parziale: la Corte può annullare solo la parte della decisione relativa al profilo erroneamente valutato e confermare il resto.
  • Quando è in gioco la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), il giudice deve effettuare una valutazione concreta e motivata della tenuità, considerando la gravità del fatto, il disvalore sociale, le modalità della condotta e le conseguenze.
  • Se la Corte rileva una scorrettezza applicativa su un punto di diritto, può disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio limitato a quel profilo, invece di pronunciarsi integralmente sul merito della questione rinnovata.
  • La pronuncia di parziale accoglimento non implica automaticamente l'annullamento totale: le parti della decisione non interessate dall'errore restano operative se il vizio non le riguarda.
  • In situazioni analoghe, è essenziale specificare e motivare in sede di impugnazione quale principio è stato applicato erroneamente e dimostrare l'effetto concreto di tale errore sulla decisione impugnata, per ottenere annullamento o revisione parziale.

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