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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10295/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato la revocazione per errore di fatto della precedente sentenza della stessa CTR, relativa a una controversia su avviso di accertamento per il recupero di IVA, IRAP e IRPEF per l'anno d'imposta 2006. Nel corso del giudizio di legittimità l'Ufficio ha depositato istanza di estinzione, rappresentando che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 nel parallelo contenzioso sulla sentenza originaria e che, essendo venuta meno la pretesa erariale, difettava l'interesse alla prosecuzione anche del presente giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso manifestata dall'Agenzia delle entrate, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, valorizzando la definizione della pretesa tributaria da parte del contribuente. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e che, per il tenore della decisione, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sussistano le condizioni previste dalla norma, comporta l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    È richiamata come base della definizione agevolata a cui il contribuente ha aderito, con estinzione della pretesa erariale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della natura pubblica della parte soccombente e del tenore della pronuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, non avendo natura di atto accettizio.
  • Quando la pretesa sostanziale è stata definita e viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, la Corte può dichiarare l'estinzione per cessazione della materia del contendere o per rinuncia al ricorso, secondo la ricostruzione processuale del caso.
  • L'integrale compensazione delle spese è giustificabile quando la definizione della controversia rende equo non addossare il costo del processo a una sola parte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente, dovendo verificarsi in concreto i presupposti previsti dalla legge, anche in relazione alla posizione della parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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