Cassazione Civile, Ordinanza n. 14477/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, un creditore intimava precetto e poi avviava espropriazione presso terzi, pignorando crediti della debitrice verso un ente pubblico. La società esecutata proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo di avere già integralmente pagato quanto dovuto prima della notificazione del pignoramento. L'opposizione veniva accolta dal giudice di pace e la decisione era confermata in appello dal tribunale. Il creditore ricorreva per cassazione con due motivi, ma la Corte rilevava in via pregiudiziale la tardività del controricorso della società intimata e soprattutto il difetto di integrità del contraddittorio nei gradi di merito, poiché nel giudizio di opposizione all'esecuzione relativo a un pignoramento presso terzi il terzo pignorato deve sempre partecipare come litisconsorte necessario; tale soggetto non era stato evocato né in primo grado né in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività e, soprattutto, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nell'opposizione esecutiva avente ad oggetto un'espropriazione presso terzi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado, cioè al Giudice di Pace di Potenza, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione proposta nel corso del processo esecutivo è il contesto in cui va verificata l'integrità del contraddittorio, con necessaria partecipazione del terzo pignorato nelle espropriazioni presso terzi.
artt. 543 ss. c.p.c.
Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è parte necessaria del giudizio di opposizione esecutiva.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso notificato oltre il termine perentorio è inammissibile.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Se il giudice di merito non rileva il difetto di litisconsorzio necessario, in appello deve rimettere la causa al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Accertata la nullità del giudizio di merito per difetto di contraddittorio, la Cassazione cassa e rinvia al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al contenuto specifico dell'opposizione.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina la nullità dell'intero giudizio di merito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione della decisione con rinvio al primo giudice.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario non sia stato sanato nei gradi di merito, il giudice di legittimità deve annullare le pronunce emesse e rimettere la causa al giudice di primo grado.
- Nel processo esecutivo presso terzi, l'interesse del terzo pignorato è diretto e immediato perché gli effetti della decisione possono incidere sulla sua sfera patrimoniale, incluso l'eventuale provvedimento di assegnazione.
- La tardiva notificazione del controricorso comporta l'inammissibilità dello stesso.
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