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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15860/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lanusei che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto ingiustificato di una roncola e estinto per remissione la querela relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lamentando che il Tribunale non aveva disposto la confisca obbligatoria della roncola sottoposta a sequestro, in violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 110/1975 e dell'art. 240 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto la doglianza del Procuratore Generale. Ha rilevato che la legge n. 110/1975, art. 6, comma 1, richiama il primo comma dell'art. 240 c.p. imponendo la confisca obbligatoria per armi e oggetti atti ad offendere anche nei reati contravvenzionali e anche in caso di estinzione del reato (ad esempio per prescrizione). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla mancata pronuncia sulla confisca dell'arma in sequestro, e la confisca è stata disposta dalla Corte.

Norme richiamate

  • legge n. 110/1975, art. 6, comma 1

    art. 6, comma 1, legge n. 110/1975

    Impone l'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti armi ed oggetti atti ad offendere, richiamando il primo comma dell'art. 240 c.p.; la confisca va applicata anche quando il reato è estinto (es. per prescrizione), al fine anche di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate.

  • codice penale, art. 240, primo comma

    art. 240 c.p., primo comma

    Fornisce l'elenco delle cose confiscabili; richiamato dall'art. 6 L.110/75 per estendere l'obbligatorietà della confisca agli oggetti atti ad offendere indipendentemente dalla loro intrinseca criminosità.

Massime di principio

  • Quando un oggetto è qualificabile come arma o strumento atto ad offendere, la confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 6 L.110/1975 richiamante l'art. 240 c.p., anche se il reato è dichiarato estinto (ad esempio per prescrizione).
  • L'esistenza di un'estinzione del reato per cause diverse dall'assoluzione nel merito non impedisce l'applicazione della confisca obbligatoria; l'unica esclusione è l'assoluzione per insussistenza del fatto o il riconoscimento che l'oggetto appartiene a persona estranea legalmente titolare.
  • Il giudice che omette di pronunciare sulla confisca dovuta può vedere la sentenza annullata e la confisca disposta in sede di impugnazione o di legittimità: l'omissione è integrabile e la Corte può ordinare la confisca anche in assenza di rinvio.
  • La norma speciale (L.110/1975) deroga alla disciplina ordinaria della confisca limitatamente alle armi, estendendo la misura a materiali che altrimenti potrebbero non rientrare automaticamente nell'elenco delle cose confiscabili.
  • In fase istruttoria e processuale è utile documentare la natura e le caratteristiche dell'oggetto sequestrato (es. lunghezza, attitudine ad offendere) perché costituiscono presupposto per l'obbligo di confisca.
  • Se si è nella posizione di difesa, è importante proporre argomentazioni concrete su proprietà legittima o decisioni favorevoli sul merito (assoluzione per insussistenza) per evitare l'applicazione della confisca obbligatoria.

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