Cassazione Civile, Ordinanza n. 00977/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare nella quale era stato ammesso al passivo, in via privilegiata per credito di lavoro, dopo un accordo transattivo che aveva ridotto l'importo originariamente insinuato. La Corte d'appello aveva prima riconosciuto solo una durata irragionevole di un anno e un indennizzo di 400 euro; in sede di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 aveva poi computato la durata irragionevole dalla domanda di ammissione al passivo fino alla chiusura della procedura, liquidando 3.000 euro applicando 500 euro annui e riconoscendo spese e compensi secondo lo scaglione fino a 5.200 euro. Con il ricorso per cassazione il creditore denunciava: 1) motivazione apparente/omesso esame dei criteri dell'art. 2-bis L. 89/2001 nella scelta del moltiplicatore annuo, lamentando che non fossero stati adeguatamente valorizzati la natura di credito di lavoro, l'importo del credito e gli interessi maturati; 2) mancata considerazione di tali elementi e richiesta di applicazione di un criterio fondato sugli interessi legali maturati, ritenuto dal ricorrente decisivo; 3) erronea liquidazione delle spese della fase monitoria; 4) omissione della voce di compenso relativa alla fase di trattazione nel giudizio di opposizione; 5) liquidazione complessiva dei compensi inferiore ai minimi tariffari, con lesione del decoro professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi. Ha ritenuto che la motivazione sul moltiplicatore annuo fosse sufficiente e non meramente apparente, che la censura sugli interessi legali fosse estranea ai criteri legali di liquidazione dell'indennizzo, e che la liquidazione delle spese della fase monitoria non fosse vincolata da quella poi rideterminata in opposizione. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il quarto e il quinto motivo: ha affermato che nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 la fase di trattazione, anche se svolta con trattazione scritta, va liquidata in modo necessario; ha inoltre rilevato che il totale dei compensi liquidati era inferiore al minimo tariffario applicabile, e che, per evitare la lesione del decoro professionale, doveva essere riconosciuto almeno l'importo di 1.020,60 euro oltre accessori, secondo la riduzione prevista dal D.M. 55/2014. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dei compensi del giudizio di opposizione nella misura di 1.020,60 euro oltre accessori, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 89/2001
L'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento di equa riparazione.
art. 2-bis L. 89/2001
I criteri legali ivi previsti orientano la scelta del moltiplicatore annuo per l'indennizzo; il moltiplicatore compreso tra minimo e massimo è frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale ed è censurabile solo l'anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
Rileva solo l'assenza o apparenza della motivazione, non la sua mera insufficienza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate considerando l'intera vicenda processuale nei giudizi di opposizione in tema di equa riparazione.
D.M. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi deve avvenire secondo i parametri tariffari applicabili; i valori medi non sono vincolanti e il giudice conserva discrezionalità nei limiti previsti.
D.M. n. 147/2022
Ha modificato la tabella dei compensi applicabile allo scaglione considerato.
art. 2233 c.c.
La liquidazione del compenso deve rispettare il decoro della professione e non scendere sotto i minimi applicabili in modo ingiustificato.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
La Corte lo richiama per la riduzione del 30% rispetto ai minimi tariffari nella determinazione finale dei compensi.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, i criteri dell'art. 2-bis L. 89/2001 guidano la scelta del moltiplicatore annuo, ma la sua determinazione resta una valutazione di fatto insindacabile in cassazione se compresa tra il minimo e il massimo normativamente previsti.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie estreme della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
- Elementi estranei alla struttura dell'indennizzo, come gli interessi legali che sarebbero maturati sul credito nel procedimento presupposto, non possono essere utilizzati per quantificare l'equa riparazione.
- Nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 le spese vanno liquidate considerando l'intero procedimento e non vi è vincolo di continuità con la liquidazione compiuta nella fase monitoria.
- La fase di trattazione del giudizio di opposizione in materia di equa riparazione deve essere remunerata quando effettivamente svolta, anche se in forma scritta.
- La liquidazione dei compensi professionali non può scendere sotto i minimi tariffari applicabili in modo tale da ledere il decoro dell'attività forense; in caso di importo complessivo inferiore, il giudice deve adeguare la liquidazione ai parametri minimi rilevanti e alle eventuali riduzioni consentite dalla disciplina tariffaria.
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