Cassazione Civile, Ordinanza n. 07810/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una revisione di dichiarazioni doganali relative a importazioni di lampade fluorescenti effettuate tra il 2007 e il 2008. L'Ufficio doganale aveva rettificato le dichiarazioni ritenendo, sulla base di un processo verbale di constatazione e di risultanze investigative OLAF, che la merce fosse in realtà di origine cinese e che pertanto fosse dovuto un maggior dazio antidumping. Dopo un primo annullamento in sede regionale per incompetenza dell'ufficio emittente, un diverso ufficio doganale emetteva un nuovo atto di rettifica, poi confermato in primo e secondo grado. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR deducendo cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di motivazione sull'eccezione di nullità dell'avviso di rettifica e sull'omessa allegazione di documenti richiamati dal PVC; 2) motivazione apparente e contraddittoria, per avere la CTR attribuito ai certificati d'origine un valore limitato e, al contempo, dato per accertata la loro falsità senza adeguata motivazione; 3) violazione delle regole di valutazione delle prove, lamentando un cattivo apprezzamento dei certificati e del rapporto OLAF; 4) motivazione apparente quanto all'esimente ex art. 220 CDC, sostenendo che la CTR non avesse considerato elementi di buona fede dell'importatore e di passività dell'autorità doganale; 5) omesso esame di fatti decisivi ai fini della medesima esimente, con richiamo alle circostanze già prospettate nel motivo precedente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due e il quarto motivo, inammissibile il terzo e inammissibile anche il quinto, ribadendo che: l'omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia stata rigettata implicitamente; la motivazione è nulla solo se manca il minimo costituzionale, circostanza non ravvisabile nel caso di specie; la critica alla valutazione delle prove non è ammessa sotto forma di violazione di legge; l'esimente dell'art. 220 CDC richiede la prova cumulativa di tutti i presupposti, inclusa la buona fede collegata a un errore non rilevabile e imputabile a un comportamento attivo dell'autorità; gli elementi addotti dalla società investivano la valutazione del materiale probatorio e non un fatto storico decisivo omesso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società importatrice. Ha confermato la correttezza della sentenza della CTR che aveva respinto l'appello contro l'avviso di rettifica doganale. In particolare, ha escluso la nullità per omessa pronuncia e per motivazione apparente, ha dichiarato inammissibile la censura sulla valutazione delle prove e ha ribadito che, in tema di contabilizzazione a posteriori dei dazi, l'importatore che invochi l'esimente dell'art. 220 CDC deve provare tutti i relativi presupposti, non essendo sufficiente allegare genericamente la propria buona fede o un asserito comportamento omissivo dell'autorità doganale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. Dalla parte finale del testo risulta inoltre l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato, per come usualmente disposto in caso di rigetto del ricorso, ma il dispositivo è tronco nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque rigettato implicitamente la questione incompatibile con la decisione adottata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in caso di mancanza assoluta o apparente motivazione, non quando il ragionamento decisionale sia comunque percepibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in combinato con le norme sulla motivazione della sentenza tributaria, senza che sia stata ravvisata alcuna nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la sufficienza della motivazione resa dal giudice di merito.
art. 111, commi 6 e 7, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del 'minimo costituzionale'.
art. 115 c.p.c.
La censura sul libero convincimento non è ammissibile in cassazione se mira soltanto a contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione della regola del prudente apprezzamento delle prove non integra di per sé un vizio di violazione di legge, ma al più una contestazione di merito sulla valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
Sul piano dell'esimente invocata grava sull'importatore l'onere di provare i relativi presupposti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove sotto la veste di violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, ma non per sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Denuncia solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non delle singole risultanze istruttorie o questioni di merito già valutate.
art. 7, L. n. 212/2000
La contestazione sulla motivazione dell'atto impositivo è stata ritenuta infondata perché i documenti richiamati erano già conosciuti dalla parte.
art. 220, par. 2, lett. b), CDC
L'esimente dalla contabilizzazione a posteriori richiede la prova cumulativa di errore delle autorità, non rilevabilità dell'errore da parte del debitore di buona fede e rispetto di tutte le prescrizioni dichiarative; la buona fede non vale in re ipsa.
art. 47 reg. CE n. 2454/1993 (DAC)
Richiamato per escludere che i documenti prodotti integrassero un vero certificato d'origine idoneo a provare il diritto al dazio preferenziale.
art. 9, par. 2, reg. CE n. 1073/1999
Citato nel terzo motivo in relazione al valore probatorio delle risultanze OLAF, senza che la censura sia stata accolta.
art. 6 d.lgs. n. 8/2016
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale tronco del testo, in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulti implicitamente rigettata dalla decisione adottata, purché il provvedimento incompatibile con la pretesa della parte sia comunque reso dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; non basta che la motivazione sia sintetica o non affronti analiticamente ogni singola deduzione delle parti, se il percorso logico-giuridico resta percepibile.
- Le censure sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Ai fini dell'esimente dall'applicazione dei dazi recuperati a posteriori ex art. 220 CDC, l'importatore deve provare cumulativamente tutti i presupposti richiesti dalla norma; la buona fede non opera automaticamente e deve essere collegata a un errore dell'autorità non rilevabile con l'ordinaria diligenza.
- L'errore idoneo a escludere il recupero a posteriori deve essere imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale, non potendo fondarsi soltanto su inesattezze del dichiarante o del fornitore.
- In cassazione, l'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07718/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07722/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07735/2024 del 22/03/2024
- ordinanza_civile · 22 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07744/2024 del 22/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →