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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28424/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

In un procedimento penale pendente, un imputato detenuto in custodia cautelare in carcere aveva chiesto di essere visitato in istituto da un medico di fiducia a proprie spese, ai sensi dell'art. 11, comma 12, ord. pen. Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza ritenendo che non vi fossero specifiche condizioni di salute che giustificassero l'accesso del medico privato e valorizzando anche un parere contrario del pubblico ministero, nel quale si richiamava genericamente il rischio che il sanitario potesse veicolare informazioni all'esterno. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, che il giudice avrebbe potuto vietare l'accesso solo per esigenze attinenti alle indagini, insussistenti nel caso concreto, e, dall'altro, che il riferimento del pubblico ministero alla possibile fuoriuscita di informazioni costituiva motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, richiamando un precedente conforme e ritenendo che l'impugnazione di un provvedimento di questo tipo sia ammissibile perché la decisione del giudice di merito integra un atto non previsto dalla legge, secondo la logica dell'abnormità. Nel merito ha interpretato l'art. 11, comma 12, ord. pen. nel senso che il detenuto/imputato può chiedere di essere visitato a proprie spese da un sanitario di fiducia senza limiti diversi da quelli funzionali alla tutela delle esigenze processuali; il giudice può negare l'autorizzazione solo se l'accesso incide negativamente sugli accertamenti in corso, non già per valutare l'utilità o la necessità sanitaria della visita. Poiché nel caso concreto il diniego era stato fondato sull'assenza di particolari condizioni di salute e su un richiamo generico al rischio di diffusione di informazioni, senza un concreto riferimento a esigenze investigative specifiche, la Corte ha ritenuto che il provvedimento fosse stato emesso nell'esercizio di un potere non riconosciuto dall'ordinamento. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al g.i.p. di Roma per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 12, ord. pen.

    i detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia

    La disposizione riconosce al detenuto o internato il diritto di farsi visitare da un sanitario di fiducia; per gli imputati l'autorizzazione spetta al giudice procedente fino alla sentenza di primo grado, ma il controllo giudiziale riguarda solo l'eventuale incidenza negativa sull'acquisizione e genuinità della prova, non la valutazione dell'utilità della visita o della presenza di particolari condizioni di salute.

  • art. 61, comma 2, cod. proc. pen.

    La disciplina richiamata viene applicata in via estensiva anche agli indagati, per quanto rileva ai fini dell'autorizzazione alla visita medica di fiducia.

  • art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    È la base dell'annullamento senza rinvio quando la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto del detenuto a essere visitato da un sanitario di fiducia viene ricondotto al diritto alla salute come riflesso particolare della garanzia costituzionale.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L'istanza del detenuto o imputato di essere visitato in carcere da un medico di fiducia trova fondamento nel diritto alla salute e, per gli imputati, richiede un'autorizzazione giudiziale limitata alla verifica di possibili interferenze con le esigenze processuali.
  • Il giudice non può negare l'autorizzazione sulla base della sola insussistenza di particolari patologie o sulla ritenuta non necessità sanitaria della visita, perché tale sindacato sull'opportunità clinica non è previsto dalla norma.
  • Il diniego è legittimo soltanto se sorretto da concrete esigenze investigative o probatorie, specificamente riferite al caso, idonee a giustificare la compressione della visita di fiducia.
  • Un provvedimento reso al di fuori dei poteri attribuiti dall'ordinamento, in materia di autorizzazione alla visita del sanitario di fiducia, è impugnabile e può essere annullato senza rinvio perché costituisce un atto non consentito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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