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Sentenza

Sentenza n. 3476/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3038/2025.

Giustizia amministrativa202601437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3038/2025, notificata al Ministero il 23 aprile 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 22 gennaio 2026. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare la definitività del titolo per mancata impugnazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni presuppone l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario deve essere richiesto, a pena di decadenza, nel termine previsto dalla disposizione; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è definitivo, la pubblica amministrazione non vi ha dato esecuzione e, per le obbligazioni pecuniarie, è inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento.
  • In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta deve essere presentata nel termine di decadenza decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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