Cassazione Civile, Ordinanza n. 16657/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, dichiarando la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio ha dato atto che la controricorrente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, rappresentando altresì la regolarità dell’istanza e il pagamento degli importi dovuti. Sulla base di tale sopravvenienza, la Corte ha rilevato la mancata istanza di trattazione e la perfezione della procedura di definizione agevolata, ritenendo maturata la causa estintiva del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, osservando che, in caso di processo estinto per tale causa, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha escluso anche l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la natura eccezionale della relativa previsione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6
«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020»; «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.»
La definizione agevolata perfezionata dalla parte contribuisce all’estinzione del giudizio in assenza di istanza di trattazione; nel processo estinto le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, perché la norma ha natura eccezionale e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
l. n. 136 del 2018
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- Quando la parte dimostra di avere perfezionato la definizione agevolata della controversia tributaria e non viene proposta istanza di trattazione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili non si applica analogicamente ai casi di estinzione del giudizio, trattandosi di misura di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16486/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16487/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16489/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →