Cassazione Penale, Sentenza n. 2979/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di rideterminare il fine pena facendo risalire la carcerazione al 14/12/2007 e di limitare i cumuli parziali a due. Contestava la scissione della condanna risultante dalla sentenza sub 9 (per associazione mafiosa e estorsione commessa tra 2000-2001) in un terzo cumulo, sostenendo che non vi fosse alcuna nuova sentenza o modifica procedurale dopo il cumulo del 17/06/2019 e che la sua detenzione fosse ininterrotta dal 14/12/2007 senza ulteriori illeciti. Ha richiamato, a sostegno, una successiva assoluzione in altro procedimento (sentenza irrevocabile 25/05/2022) e un provvedimento del magistrato di sorveglianza (14/10/2023) che riconosceva benefici per il periodo di carcerazione dal 14/12/2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la formazione dei tre cumuli parziali operata dal Procuratore generale e confermata dal giudice dell'esecuzione, seguendo la giurisprudenza consolidata che impone di ordinare cronologicamente reati e periodi di detenzione, di detrarre per ciascun cumulo il presofferto applicando l'art. 78 cod. pen. e di evitare una cumulabilità globale che imputerebbe detenzione anteriore a pene per reati commessi successivamente (violazione art. 657, comma 4, c.p.p.). La Corte ha inoltre affermato l'irrilevanza, ai fini dell'esecuzione, di successivi accertamenti di merito in altro procedimento (assoluzione) o di provvedimenti del magistrato di sorveglianza, quando la sentenza di cognizione irrevocabile (sentenza sub 9) ha accertato che la consumazione dell'associazione mafiosa si è protratta fino al 2010, imponendo la creazione del terzo cumulo. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il criterio moderatore dell'art. 78 deve essere applicato all'interno di ciascun cumulo parziale per detrarre il presofferto dalla pena relativa ai reati commessi anteriormente al periodo di detenzione considerato.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Limita la fungibilità della detenzione pregressa: è consentito imputare presofferto a pena per altro reato solo se il reato giudicato separatamente è stato commesso anteriormente al periodo di detenzione; impedisce una cumulabilità globale che attribuirebbe presofferto a reati commessi successivamente.
art. 416 bis c.p.
Norma sostanziale relativa al reato di associazione mafiosa, richiamata nel contesto per indicare la natura del reato la cui consumazione è stata accertata fino al 2010 e che ha determinato la necessità del terzo cumulo parziale.
Massime di principio
- Quando un condannato commette reati in periodi diversi e ha subìto periodi di detenzione, occorre formare cumuli parziali: raggruppare le pene per i reati commessi prima di ciascun periodo di detenzione e creare cumuli successivi per i reati commessi durante o dopo tali periodi.
- Per ciascun cumulo parziale va applicato il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e va detratto il presofferto relativo alle pene già espiate, evitando una detrazione unica e globale che potrebbe favorire reati commessi successivamente.
- Non è consentita una cumulabilità globale che imputerebbe periodi di detenzione anteriore a pene per reati commessi dopo l'inizio di quella detenzione, in quanto ciò violerebbe l'art. 657, comma 4, c.p.p.
- Se una sentenza di cognizione irrevocabile accerta che la consumazione di un reato si è protratta fino a una data successiva all'inizio di un periodo di detenzione, ciò legittima la creazione di un cumulo separato per la porzione di pena relativa al periodo successivo.
- Decisioni di merito intervenute in procedimenti successivi (es. assoluzioni) o provvedimenti amministrativi/di sorveglianza non sono, di per sé, idonei a modificare il calcolo dei cumuli se la sentenza irrevocabile di condanna ha già accertato la durata della consumazione del reato; il giudice dell'esecuzione si attiene al contenuto della sentenza di cognizione irrevocabile.
- Se più criteri (data di commissione vs data di inizio esecuzione) possono essere applicati, va valutata la soluzione meno gravosa per il condannato purché compatibile con la normativa e la giurisprudenza consolidata.
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