Cassazione Penale, Sentenza n. 12707/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
El Amarti Mourad era stato condannato dal Giudice di Pace di Lecco il 13/01/2020 a €5.000 di ammenda per il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis D.Lgs. n. 286/1998). Con ricorso in cassazione (derivato da appello) il difensore ha chiesto l'assoluzione sostenendo che il fatto non costituiva reato o era insussistente perché l'imputato conviveva con il fratello cittadino italiano (invocando l'art. 19, comma 2, lett. c) T.U. Immigrazione) e chiedendo l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p. / art. 34 D.Lgs. n. 274/2000). Il ricorso tuttavia si basava su profili di fatto e merito già adeguatamente valutati dal giudice di merito e la convivenza non era documentata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non ammissibili i motivi di fatto/merito proposti in cassazione, ha confermato che la convivenza con un familiare cittadino italiano può costituire ostativo all'espulsione ma non scrimina il reato di cui all'art. 10-bis che punisce gli atti di ingresso e il trattenersi senza permesso. Ha inoltre condiviso la valutazione del giudice di pace secondo cui non ricorrevano i presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis, D. Lgs. n. 286/1998
Incrimina specifiche condotte (fare ingresso nel territorio dello Stato e trattenersi senza regolare permesso) e non la mera condizione di straniero irregolare; pertanto la convivenza con un cittadino italiano non cancella la fattispecie penale.
art. 19, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione)
Prevede casi in cui è vietata l'espulsione (es. tutela di legami familiari), ma tale divieto è rilevante solo ai fini dell'espulsione amministrativa e non costituisce scriminante rispetto al reato previsto dall'art. 10-bis.
art. 131-bis c.p. / art. 34, D. Lgs. n. 274/2000
Consente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (nel procedimento davanti al giudice di pace disciplinato dal D.Lgs. 274/2000) se ricorrono i presupposti; la Corte ha ritenuto che tali presupposti non fossero dimostrati nel caso concreto.
art. 621, comma 1 e art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Norme che regolano la natura e l'ambito del ricorso per cassazione: la Corte valuta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso di cassazione e non sindaca nuovamente questioni di fatto già decise.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo responsabilità non colposa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la condanna alle spese e contributi non trova ostacolo quando non emerge l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 250/2010
Rilevata come precedente che ammette l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto anche ai reati di ingresso e soggiorno illegale, se ne ricorrono i presupposti; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.
Massime di principio
- L'art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 sanziona condotte (ingresso e trattenersi senza permesso) e non la sola condizione di irregolarità: l'esistenza di legami familiari che impediscono l'espulsione non elimina l'addebito penale.
- In cassazione non sono ammissibili e non possono essere rinnovate questioni di fatto o di merito già adeguatamente valutate dal giudice di merito; il ricorso deve invece proporre efficaci motivi di legittimità.
- La documentazione probatoria è essenziale: allegazioni non documentate (es. convivenza) non sono idonee a mutare l'esito del procedimento in sede di legittimità.
- L'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità può applicarsi anche ai reati di immigrazione irregolare, ma solo quando sia provato in modo convincente che il fatto è di minima offensività; la mera richiesta non basta.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi imputabili al ricorrente è possibile la condanna a spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.
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