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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-743/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 ottobre 2020. — Elme Messer Metalurgs contro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rēzeknes tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 7 – Nozione di “irregolarità” – Violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico – Pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea – Fallimento dell’unico partner commerciale del beneficiario. — Causa C-743/18

Giurisprudenza europea62018CJ0743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la nozione di "irregolarità" nell’ambito del FESR e dei fondi strutturali. Ha affermato che il mancato raggiungimento del volume d’affari previsto dal progetto, anche se dovuto all’insolvenza dell’unico partner commerciale del beneficiario, può integrare un’irregolarità quando determina spese non dovute a carico del bilancio UE. La Corte ha inoltre precisato che non occorre provare dolo o negligenza del beneficiario per qualificare la violazione come irregolarità. Restano ferme le conseguenze finanziarie previste dal sistema dei fondi, inclusi recupero e rettifiche.

Nozione di "irregolarità" nei fondi strutturali: il mancato raggiungimento del volume d’affari previsto, dovuto all’insolvenza del solo partner commerciale del beneficiario, può integrare un’irregolarità ai sensi del regolamento n. 1083/2006.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 debba essere interpretato nel senso che costituisce un’"irregolarità" la situazione in cui il beneficiario di una sovvenzione FESR non consegue, nel periodo rilevante, il volume d’affari previsto dal progetto perché il suo unico partner commerciale è entrato in insolvenza o ha cessato l’attività.

Principio di diritto

L’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 va interpretato nel senso che l’"irregolarità" sussiste anche quando il beneficiario di una sovvenzione FESR non raggiunge il risultato economico previsto dal progetto per l’insolvenza o la cessazione dell’attività del suo unico partner commerciale, purché la mancata realizzazione comporti o possa comportare spese indebite a carico del bilancio dell’Unione. Ai fini della nozione di irregolarità non è necessario dimostrare che il comportamento del beneficiario sia stato intenzionale o negligente: basta una violazione di norme UE o nazionali applicabili all’operazione, con potenziale pregiudizio finanziario per l’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 1, paragrafo 2, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 4, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Articolo 2, punto 7, regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Articolo 56, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Articolo 58, regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Articolo 60, lettere a) e b), regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Articolo 70, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Articolo 98, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 1083/2006
  • Regolamento (CE) n. 1828/2006
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1828/2006
  • Articolo 27, lettera c), regolamento (CE) n. 1828/2006
  • Articolo 28, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1828/2006

Nozione di "irregolarità" nei fondi strutturali e mancato raggiungimento del volume d’affari previsto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Rēzeknes tiesa (Tribunale di Rēzekne, Lettonia) in una controversia tra la beneficiaria di una sovvenzione cofinanziata dal FESR, LSEZ SIA "Elme Messer Metalurgs", e l’Agenzia lettone per gli investimenti e lo sviluppo, che aveva risolto unilateralmente il contratto di sovvenzione e chiesto la restituzione delle somme già versate. Il nodo interpretativo concerne la nozione di "irregolarità" di cui all’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006.

Fatti e procedimento principale

La EMM aveva ottenuto un contributo FESR per un progetto destinato a creare un sito di produzione di gas industriali al servizio dello stabilimento della AS "Liepājas Metalurgs". Il contratto imponeva alla beneficiaria, tra l’altro, di mantenere una produzione minima annua e di incrementare il fatturato medio in un periodo determinato. Dopo la crisi e l’insolvenza della Liepājas Metalurgs, unico partner commerciale della EMM, l’Agenzia sospese il pagamento del saldo e poi risolse il contratto, ritenendo che la beneficiaria avesse commesso gravi irregolarità per non aver mantenuto la produzione regolare prevista.

La EMM contestava la risoluzione sostenendo di aver utilizzato il finanziamento per realizzare il progetto e che l’inadempimento dipendeva da circostanze esterne, non imputabili a una sua azione od omissione. L’Agenzia, invece, chiedeva il rimborso integrale del contributo già percepito e degli interessi di mora, qualificando la situazione come irregolarità ai sensi del diritto UE e del diritto lettone.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se una situazione in cui il beneficiario non raggiunge il volume d’affari previsto perché il suo unico partner commerciale è entrato in insolvenza o ha cessato l’attività possa essere considerata una "azione o omissione di un operatore economico" idonea a integrare un’irregolarità ex articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 2988/95, in particolare la definizione generale di irregolarità all’articolo 1, paragrafo 2, e il regime di revoca del vantaggio indebitamente ottenuto di cui all’articolo 4. Viene poi esaminato il regolamento n. 1083/2006, che disciplina i fondi strutturali e il Fondo di coesione, con riferimento agli articoli 2, punto 7, 56, paragrafo 4, 58, 60, 70 e 98. Rilevante anche il regolamento n. 1828/2006, in particolare gli articoli 13, 27 e 28, relativi alle modalità di applicazione e alla disciplina delle irregolarità.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma innanzitutto che la nozione di irregolarità dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 richiede tre elementi:

  • una violazione del diritto dell’Unione o delle norme nazionali applicabili all’operazione;
  • una violazione derivante da un’azione o omissione di un operatore economico;
  • un pregiudizio attuale o potenziale al bilancio dell’Unione, mediante spese indebite.

Quanto al primo elemento, la Corte ricorda che l’articolo 56, paragrafo 4, lascia agli Stati membri la disciplina dell’ammissibilità delle spese e che l’articolo 60 impone all’autorità di gestione di verificare il rispetto delle norme UE e nazionali per tutta la durata del progetto. Nel caso concreto, il mancato raggiungimento del volume d’affari previsto significava che i prodotti o servizi cofinanziati non erano stati interamente forniti, sicché l’obbligo che fondava il diritto al contributo non era stato pienamente rispettato.

Sul secondo elemento, la Corte chiarisce che il testo della disposizione non richiede, per l’irregolarità in quanto tale, l’intenzionalità o la negligenza del beneficiario. Tale profilo rileva solo per le irregolarità qualificate o per i sospetti di frode, come emerge dal regolamento n. 2988/95 e dal regolamento n. 1828/2006. La definizione generale di irregolarità è quindi ampia e non presuppone dolo o colpa.

Sul terzo elemento, la Corte ribadisce che non occorre dimostrare un effetto finanziario preciso: è sufficiente che non sia esclusa la possibilità di un impatto sul bilancio dell’Unione. Poiché il contributo era stato concesso in relazione a un livello minimo di attività non raggiunto, almeno una parte del cofinanziamento risultava indebitamente versata.

Soluzione e conseguenze

La Corte conclude che la situazione descritta può costituire un’irregolarità ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006, anche se la mancata realizzazione del risultato dipende dall’insolvenza o dalla cessazione dell’attività dell’unico partner commerciale del beneficiario. Restano quindi applicabili le conseguenze previste dal sistema dei fondi strutturali, tra cui il recupero delle somme indebitamente versate e, ove del caso, le rettifiche finanziarie a carico dello Stato membro secondo gli articoli 70 e 98 del regolamento n. 1083/2006.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006, non è necessario che la violazione sia dolosa o colposa: può integrare un’irregolarità anche il mancato raggiungimento, da parte del beneficiario di un contributo FESR, del livello di volume d’affari previsto dal progetto quando ciò dipenda dall’insolvenza o dalla cessazione dell’attività del suo unico partner commerciale, se ne deriva o può derivarne una spesa indebita a carico del bilancio dell’Unione.

Spese

La Corte precisa, come di regola nei rinvii pregiudiziali, che le spese del giudizio principale sono rimesse al giudice nazionale e che quelle sostenute dagli altri soggetti intervenuti non sono ripetibili.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalifesrirregolarità e recupero dei contributigestione finanziaria dei programmi operativiresponsabilità del beneficiario e dello Stato membro

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