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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-485/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 ottobre 2020. — Groupe Lactalis contro Premier ministre e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine nazionale, europea o extra-europea del latte. — Causa C-485/18

Giurisprudenza europea62018CJ0485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha chiarito la portata del regolamento n. 1169/2011 in materia di origine del latte. Ha affermato che la disciplina unionale già armonizza espressamente l’indicazione dell’origine nei casi di omissione ingannevole, ma consente misure nazionali ulteriori solo nel rispetto rigoroso dell’articolo 39. Ha inoltre precisato che il "nesso comprovato" tra qualità e origine è un requisito oggettivo, distinto dalla prova dell’interesse dei consumatori, e che la resistenza al trasporto non è una qualità rilevante.

Indicazione obbligatoria dell’origine del latte: portata dell’armonizzazione del regolamento n. 1169/2011 e condizioni per imporre indicazioni nazionali ulteriori

La questione giuridica

Se l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 armonizzi espressamente la materia dell’indicazione dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente; se, in presenza di disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 39, i due requisiti di cui all’articolo 39, paragrafo 2, debbano essere letti congiuntamente; e se la capacità di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione possa integrare una "qualità dell’alimento" rilevante ai fini del "nesso comprovato" richiesto dall’articolo 39, paragrafo 2.

Principio di diritto

L’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 armonizza espressamente l’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato come ingrediente nei casi in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore, ma non impedisce agli Stati membri di imporre, ai sensi dell’articolo 39, ulteriori indicazioni obbligatorie per categorie specifiche di alimenti, purché tali misure restino coerenti con l’armonizzazione europea. Ai fini dell’articolo 39, paragrafo 2, i due requisiti sono autonomi e successivi: il nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine/provenienza deve essere oggettivamente dimostrato prima, e solo poi si verifica se i consumatori attribuiscano valore significativo all’informazione. La capacità di resistere al trasporto o alle alterazioni non costituisce una "qualità dell’alimento" rilevante ai sensi di tale disposizione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 38 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Regolamento (CE) n. 178/2002

Indicazione obbligatoria dell’origine del latte e limiti alle misure nazionali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese sulla legittimità del decreto francese n. 2016-1137, che imponeva l’indicazione dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente. La Corte interpreta gli articoli 26, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Fatti e procedimento principale

La controversia opponeva il Groupe Lactalis alle autorità francesi competenti, dinanzi al giudice amministrativo supremo francese, in merito all’annullamento del decreto nazionale sull’indicazione dell’origine del latte. Lactalis deduceva, in particolare, la violazione degli articoli 26, 38 e 39 del regolamento n. 1169/2011.

Il decreto francese prevedeva che l’etichettatura degli alimenti preimballati contenenti latte o latte usato come ingrediente indicasse l’origine di tali ingredienti, con formule quali:

  • "Paese di raccolta";
  • "Paese di confezionamento o di trasformazione";
  • in alternativa, "Origine: [nome del paese]", oppure "Origine: UE" e "Origine: extra UE". Il decreto escludeva dalla propria applicazione i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Quadro normativo unionale

La Corte richiama, in particolare, i considerando 1, 2, 3, 4 e 29 del regolamento n. 1169/2011, che evidenziano l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e di prevenire pratiche idonee a trarre in inganno.

Sul piano delle disposizioni rilevanti, vengono in rilievo:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, sullo scopo del regolamento;
  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sugli obiettivi generali;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulle pratiche leali d’informazione;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), che include l’indicazione dell’origine tra le indicazioni obbligatorie quando prevista dall’articolo 26;
  • l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), che rende obbligatoria l’indicazione dell’origine quando l’omissione può indurre in errore il consumatore, e lettera b), per talune carni;
  • l’articolo 38, paragrafo 1, sulle materie espressamente armonizzate;
  • l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, sulle disposizioni nazionali che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie.

Prima questione: armonizzazione espressa e margine per le norme nazionali

La Corte afferma che l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 costituisce un’armonizzazione espressa della materia dell’indicazione obbligatoria dell’origine o del luogo di provenienza, almeno nei casi in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore. Tale armonizzazione riguarda tutti gli alimenti, compresi il latte e il latte usato quale ingrediente, salvo l’eccezione espressa relativa a determinate carni.

Tuttavia, ciò non esclude che gli Stati membri possano adottare ulteriori indicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 39, purché tali misure:

  • siano riferite a tipi o categorie specifiche di alimenti;
  • siano compatibili con l’obiettivo dell’armonizzazione europea;
  • formino un insieme coerente con l’indicazione già armonizzata.

Seconda questione: rapporto tra i due requisiti dell’articolo 39, paragrafo 2

La Corte esclude che i due requisiti dell’articolo 39, paragrafo 2, debbano essere letti congiuntamente in modo da trasformare il "nesso comprovato" in una valutazione meramente soggettiva legata alle percezioni dei consumatori.

Secondo la Corte:

  • il primo requisito richiede, in via preliminare, la prova oggettiva di un nesso tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza;
  • il secondo requisito impone, in un momento successivo, che lo Stato membro dimostri che la maggior parte dei consumatori attribuisce valore significativo all’informazione.

La prova dell’interesse dei consumatori non può sostituire né attenuare la necessità di dimostrare oggettivamente il nesso tra qualità e origine. La Corte collega tale conclusione anche all’articolo 7, paragrafo 1, che vieta informazioni idonee a suggerire caratteristiche particolari inesistenti.

Terza e quarta questione: nozione di "qualità dell’alimento"

La Corte precisa che la nozione di "qualità dell’alimento" di cui all’articolo 39, paragrafo 2, non coincide con qualsiasi caratteristica dell’alimento. Essa riguarda solo le qualità che distinguono un alimento da altri simili e che presentano un nesso comprovato con la sua origine o provenienza.

Di conseguenza, la capacità di un alimento, come il latte, di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto:

  • non costituisce una "qualità" ai sensi della disposizione;
  • non è collegata in modo comprovato a un’origine o provenienza precisa;
  • può essere posseduta anche da alimenti analoghi con diversa origine.

Ne deriva che tale capacità non può essere utilizzata per fondare il nesso richiesto dall’articolo 39, paragrafo 2.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 armonizza espressamente la materia nei casi di omissione ingannevole, ma non osta a ulteriori indicazioni obbligatorie nazionali adottate secondo l’articolo 39, se coerenti con l’armonizzazione;
  • i due requisiti dell’articolo 39, paragrafo 2, non sono cumulativi nel senso prospettato dal giudice del rinvio e il nesso comprovato deve essere oggettivamente dimostrato;
  • la capacità di resistere al trasporto o all’alterazione non rientra nella nozione di "qualità dell’alimento".

Rilievo pratico per gli operatori

La sentenza è rilevante per i settori lattiero-caseario e dell’etichettatura alimentare, perché chiarisce che gli Stati membri non possono introdurre obblighi di origine fondati solo su percezioni dei consumatori o su caratteristiche generiche del prodotto. Per imporre etichettature nazionali aggiuntive occorre un fondamento oggettivo forte, coerente con il sistema di armonizzazione del regolamento n. 1169/2011.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentareindicazione dell’originetutela dei consumatorimercato internolatte e prodotti lattiero-caseari

Testo integrale

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