Corte di giustizia, Sentenza C-526/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 ottobre 2020. — Entoma SAS contro Ministre de l’Économie et des Finances e Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari – Regolamento (CE) n. 258/97 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) – Nozione di “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” – Immissione in commercio – Insetti interi destinati al consumo umano. — Causa C-526/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha stabilito che il regolamento n. 258/97 sui nuovi prodotti e ingredienti alimentari non si applicava agli insetti interi destinati al consumo umano. La formula "ingredienti alimentari isolati a partire da animali" non può essere estesa agli animali interi, perché il testo è chiaro e distinto dalle ipotesi di prodotti "costituiti da" altre materie prime. La disciplina successiva del regolamento 2015/2283, che include espressamente gli insetti interi, conferma tale lettura per il periodo precedente.
Interpretazione del regolamento n. 258/97: gli insetti interi destinati al consumo umano rientrano tra gli "ingredienti alimentari isolati a partire da animali"?
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 debba essere interpretato nel senso che comprende nel suo ambito di applicazione gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo umano, in particolare gli insetti interi, oppure se tale disposizione riguardi soltanto gli ingredienti alimentari isolati a partire da animali.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 va interpretato nel senso che non ricomprende gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo umano, ivi compresi gli insetti interi: l’espressione "ingredienti alimentari isolati a partire da animali" indica soltanto ingredienti ottenuti per estrazione di parti animali, non animali interi. La successiva inclusione espressa degli insetti interi nel regolamento (UE) 2015/2283 conferma che, nel regime previgente, essi non erano compresi; eventuali esigenze di tutela sanitaria non consentono un’interpretazione contra legem.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 258/97
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 258/97
- Regolamento (UE) 2015/2283
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2015/2283
- Articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2283
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sub v), del regolamento (UE) 2015/2283
- Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Regolamento (CE) n. 178/2002
Insetti interi e regolamento n. 258/97
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in materia di sicurezza alimentare e nuovi alimenti. La Corte era chiamata a stabilire se, prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2283, gli insetti interi destinati al consumo umano rientrassero nella categoria degli "ingredienti alimentari isolati a partire da animali" prevista dal regolamento (CE) n. 258/97.
Fatti e procedimento principale
Entoma SAS commercializzava vermi della farina, cavallette e grilli preparati e destinati al consumo umano sotto forma di insetti interi. Con ordinanza del 27 gennaio 2016, il Prefetto di polizia di Parigi aveva sospeso l’immissione in commercio di tali prodotti e ne aveva ordinato il ritiro, ritenendo necessaria un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento n. 258/97, subordinata a una valutazione di innocuità.
Il tribunale amministrativo di Parigi e poi la cour administrative d’appel de Paris avevano respinto i ricorsi della società. Nel ricorso per cassazione, Entoma sosteneva che il regolamento n. 258/97 non si applicasse agli insetti interi, poiché l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), menzionava solo gli "ingredienti alimentari isolati a partire da animali". Di contro, il Governo francese sosteneva che, sul piano sanitario, non vi fosse ragione per escludere gli insetti interi dal regime di controllo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 258/97, che disciplinava l’immissione sul mercato dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari;
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), relativo ai "prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali";
- l’articolo 3, paragrafo 1, che imponeva l’assenza di rischi per il consumatore;
- l’articolo 12, che consentiva agli Stati membri misure temporanee di limitazione o sospensione in presenza di rischi;
- il regolamento (UE) 2015/2283, abrogativo del precedente, il quale al considerando 8 e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sub v), include espressamente gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, e menziona nel considerando 8 gli "insetti interi e le loro parti".
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che la questione rileva solo per il regolamento n. 258/97, applicabile ratione temporis, mentre il regolamento 2015/2283 ha successivamente incluso espressamente gli insetti interi.
Nel merito, la Corte osserva che la nozione di "ingredienti alimentari isolati a partire da animali" non è definita dal regolamento e deve dunque essere interpretata secondo il significato abituale, il contesto e gli obiettivi della norma. Sul piano letterale, l’espressione richiama un processo di estrazione o separazione da un animale e, in linguaggio corrente, l’idea di un ingrediente destinato a far parte di un prodotto alimentare composito, non di un alimento da consumare in sé. Per questo motivo, gli animali interi non possono essere qualificati come "ingredienti alimentari".
La Corte sottolinea anche che il regolamento distingue, in altre disposizioni, tra prodotti "costituiti da" una certa materia e prodotti "isolati a partire da" essa; nel testo dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), la formulazione usata per gli animali è soltanto quella degli ingredienti "isolati a partire da" animali, non quella più ampia dei prodotti "costituiti da". Tale distinzione è confermata dal regolamento 2015/2283, che ha aggiornato espressamente la disciplina per includere gli animali interi.
Quanto all’argomento teleologico fondato sulla tutela della salute, la Corte afferma che esso non consente di superare una formulazione univoca e chiara della norma, perché ciò comporterebbe un’interpretazione contra legem. Inoltre, l’esclusione degli insetti interi dal campo di applicazione del regolamento n. 258/97 non impediva agli Stati membri, in assenza di armonizzazione, di adottare misure nazionali di tutela sanitaria e di richiedere valutazioni di innocuità.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, compresi gli insetti interi, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 258/97. La disciplina previgente non imponeva quindi l’autorizzazione prevista per i nuovi prodotti alimentari in base a quella specifica categoria, restando salva la facoltà degli Stati membri di adottare misure nazionali di protezione della salute pubblica nei limiti del diritto dell’Unione.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore food e per i consulenti fiscali/regolatori, la sentenza è rilevante perché distingue nettamente il regime previgente da quello attuale: prima del regolamento 2015/2283, gli insetti interi non erano ricompresi nel regolamento n. 258/97; dopo il 1° gennaio 2018, invece, essi rientrano espressamente nel novero dei nuovi alimenti. La decisione è quindi utile per la ricostruzione della disciplina applicabile ai periodi anteriori al nuovo regolamento e per i contenziosi sulle autorizzazioni o sui provvedimenti nazionali di sospensione/ritiro.
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