Corte di giustizia, Sentenza C-331/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'1 ottobre 2020. — Staatssecretaris van Financiën contro X. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Nozioni di “prodotti alimentari destinati al consumo umano” e “prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari” – Prodotti afrodisiaci. — Causa C-331/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la nozione di prodotto alimentare ai fini dell’IVA ridotta coincida con la definizione ampia di "alimento" contenuta nel regolamento n. 178/2002. Per rientrare nell’allegato III, punto 1, della direttiva IVA, il prodotto deve avere una vera funzione nutrizionale. I prodotti afrodisiaci in causa possono quindi essere esclusi dall’aliquota ridotta se servono solo a produrre effetti diversi da quelli nutrizionali, ma la verifica finale spetta al giudice nazionale.
Interpretazione delle nozioni di "prodotti alimentari destinati al consumo umano" e di "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari" ai fini dell’aliquota IVA ridotta sui prodotti afrodisiaci.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, la nozione di "prodotti alimentari destinati al consumo umano" coincida con la definizione di "alimento" dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002; in subordine, secondo quali criteri vadano individuati i "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari" quando i prodotti siano commestibili o bevibili ma destinati a essere venduti come afrodisiaci.
Principio di diritto
Le nozioni di "prodotti alimentari destinati al consumo umano" e di "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari" di cui all’allegato III, punto 1, della direttiva IVA riguardano soltanto i prodotti che contengono sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell’organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo di tale organismo, e che sono assunti per fornire tali sostanze. Ne consegue che un prodotto commestibile non rientra in tali nozioni se il suo consumo è diretto unicamente a produrre effetti diversi da quelli nutrizionali, come nel caso di prodotti afrodisiaci privi di reale funzione alimentare; spetta tuttavia al giudice nazionale verificarlo in fatto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 96 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 97 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 98 direttiva 2006/112/CE
- Allegato III, punto 1, direttiva 2006/112/CE
- Allegato III, punto 3, direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 1 regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 2 regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 5 regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
Prodotti afrodisiaci e aliquota IVA ridotta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra il Segretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi e un operatore che vendeva prodotti presentati come afrodisiaci. Il problema era stabilire se tali prodotti potessero beneficiare dell’aliquota IVA ridotta prevista per i prodotti alimentari ai sensi della direttiva 2006/112/CE.
Fatti e procedimento principale
Il soggetto passivo vendeva nel proprio negozio articoli erotici, tra cui capsule, gocce, polveri e spray, composti essenzialmente da elementi di origine vegetale o animale e destinati al consumo per via orale. Tra il 2009 e il 2013 aveva applicato l’aliquota ridotta prevista per i prodotti alimentari. L’amministrazione fiscale olandese contestava tale qualificazione, ritenendo che non si trattasse di "prodotti alimentari" e imponendo rettifiche. Dopo un primo giudizio sfavorevole al contribuente, la Corte d’appello dell’Aia aveva invece accolto il ricorso, osservando che la destinazione afrodisiaca non impediva la qualificazione come prodotto alimentare. Il Segretario di Stato ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 96, 97 e 98 della direttiva 2006/112/CE;
- l’allegato III, punto 1, della direttiva IVA, che consente aliquote ridotte per i "prodotti alimentari" e per i "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari";
- il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare gli articoli 1, 2 e 5, che definiscono l’"alimento" e fissano gli obiettivi della legislazione alimentare;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che però non contiene una definizione utile delle nozioni controverse.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la nozione di "prodotti alimentari destinati al consumo umano" dell’allegato III, punto 1, della direttiva IVA dovesse essere letta in conformità con la definizione ampia di "alimento" dell’articolo 2 del regolamento n. 178/2002;
- in caso negativo, secondo quali criteri andassero individuati i "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari".
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che né la direttiva IVA né il regolamento di esecuzione n. 282/2011 forniscono una definizione autonoma di tali espressioni e non rinviano al diritto nazionale. Pertanto, le nozioni devono essere interpretate secondo il loro senso abituale, il contesto e la finalità della normativa IVA.
Sul piano letterale, la Corte afferma che rientrano nelle nozioni dell’allegato III, punto 1, i prodotti che contengono sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell’organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo dell’organismo, e che sono assunti per apportare tali sostanze. La funzione nutrizionale è quindi essenziale.
Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che l’allegato III rappresenta una deroga al principio dell’aliquota normale e va interpretato restrittivamente. Aggiunge inoltre che la definizione ampia di "alimento" contenuta nel regolamento n. 178/2002 non è pertinente, perché quel regolamento ha finalità di tutela della salute e riguarda ogni sostanza destinata o ragionevolmente suscettibile di essere ingerita, con una portata più ampia di quella rilevante ai fini IVA. Né i medicinali possono essere inclusi, essendo trattati separatamente al punto 3 dell’allegato III.
Quanto alla finalità, la Corte ricorda che l’allegato III mira a rendere più accessibili al consumatore finale i beni essenziali o comunque di rilevanza sociale. Da ciò deriva che un prodotto destinato al consumo umano rientra nella categoria solo se fornisce all’organismo le sostanze nutritive necessarie; se invece non contiene sostanze nutritive, o le contiene in quantità del tutto trascurabile, e il suo consumo serve unicamente a produrre effetti diversi da quelli nutrizionali, non può beneficiare dell’aliquota ridotta.
Decisione
La Corte risponde che le nozioni di "prodotti alimentari destinati al consumo umano" e di "prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari" dell’allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE riguardano soltanto i prodotti contenenti sostanze nutritive costituenti, energetiche e regolatrici dell’organismo umano, necessarie al mantenimento in vita, al funzionamento e allo sviluppo dell’organismo, assunte per fornire tali sostanze. Spetta al giudice nazionale verificare se i prodotti afrodisiaci controversi presentino o meno tali caratteristiche.
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