Corte di giustizia, Sentenza C-405/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'1 ottobre 2020. — Vos Aannemingen BVBA contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi di cui hanno beneficiato anche terzi – Esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo – Esistenza di un nesso diretto e immediato con una o più operazioni compiute a valle. — Causa C-405/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i criteri per la detrazione IVA quando servizi acquistati da un promotore immobiliare beneficiano anche di proprietari terzi dei terreni. Il diritto a detrazione non è escluso dal mero vantaggio accessorio di un terzo, se le spese sono connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. Tuttavia, la detrazione va limitata nella misura in cui una parte delle spese sia effettivamente imputabile a operazioni svolte da terzi.
Diritto alla detrazione IVA su spese di pubblicità, amministrative e di intermediazione sostenute da un promotore immobiliare anche se tali spese avvantaggiano pure terzi proprietari dei terreni
La questione giuridica
Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che: 1) il fatto che spese sostenute dal soggetto passivo avvantaggino anche un terzo impedisce la detrazione integrale dell’IVA, quando esiste un nesso diretto e immediato tra le spese e l’attività economica del soggetto passivo e il vantaggio del terzo è accessorio; 2) il medesimo principio valga anche per spese imputabili a specifiche operazioni a valle e non solo per spese generali; 3) la possibilità per il soggetto passivo di ribaltare parte della spesa sul terzo incida sul diritto a detrazione.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva osta a limitare la detrazione dell’IVA solo perché i servizi acquistati dal soggetto passivo avvantaggiano anche un terzo, purché sussista un nesso diretto e immediato tra tali servizi e l’attività economica imponibile del soggetto passivo e il vantaggio del terzo sia meramente accessorio; se invece una parte delle spese è riferibile non alle operazioni imponibili del soggetto passivo ma a operazioni di un terzo, la detrazione integrale va esclusa per la sola parte così riferibile, valutando tutte le circostanze concrete, inclusa l’eventuale possibilità di ribaltare parte della spesa sul terzo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Direttiva 95/7/CE
- Articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 19 della sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 45, paragrafo 1, del codice IVA belga
- Articolo 1, paragrafo 2, del regio decreto n. 3 del 10 dicembre 1969
Diritto alla detrazione IVA su spese di promozione immobiliare che beneficiano anche terzi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) in una controversia tra Vos Aannemingen BVBA e lo Stato belga. Il tema è la detraibilità dell’IVA assolta a monte su spese di pubblicità, amministrative e di intermediazione sostenute da un promotore immobiliare, quando tali spese avvantaggiano anche i proprietari dei terreni sui quali sorgono gli immobili venduti.
Fatti e procedimento principale
La società Vos Aannemingen svolge attività di costruzione e vendita di complessi residenziali. Poiché i terreni appartengono a terzi, le quote di terreno corrispondenti agli appartamenti venduti sono cedute dai proprietari dei terreni. La società sosteneva le spese di pubblicità, amministrative e di intermediazione e detraeva integralmente l’IVA relativa.
L’amministrazione fiscale belga ha contestato la detrazione integrale per il periodo 1 gennaio 1999-30 settembre 2001, limitandola alla sola parte riferibile agli edifici costruiti dalla società e non ai terreni di terzi. Il giudice di primo grado ha accolto la tesi della società; la corte d’appello ha invece dato ragione all’amministrazione, ritenendo che il nesso tra le spese e la vendita dei terreni non fosse diretto e immediato e che parte dei costi avrebbe dovuto gravare sui proprietari dei terreni.
Quadro normativo
La Corte interpreta l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE. La disposizione consente la detrazione dell’IVA assolta a monte nella misura in cui i beni e servizi acquistati siano impiegati per operazioni soggette a imposta. È richiamato anche l’articolo 17, paragrafi 2 e 5, nonché l’articolo 19 della medesima direttiva per il sistema del prorata.
Sul piano nazionale sono citati l’articolo 45, paragrafo 1, del codice IVA belga e l’articolo 1, paragrafo 2, del regio decreto n. 3 del 10 dicembre 1969.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se il vantaggio indiretto a favore di un terzo impedisca la detrazione integrale dell’IVA quando esiste un nesso diretto e immediato tra le spese e l’attività economica del soggetto passivo;
- se lo stesso criterio valga anche per spese imputabili a specifiche operazioni a valle e non solo per spese generali;
- se la possibilità di ribaltare parte della spesa sul terzo incida sulla portata del diritto a detrazione.
Ragionamento della Corte: il principio del nesso diretto e immediato
La Corte ribadisce che il diritto a detrazione è un principio fondamentale del sistema comune IVA e mira a liberare integralmente l’imprenditore dall’onere dell’IVA sopportata per le attività economiche soggette a imposta. La detrazione richiede, in linea di principio, un nesso diretto e immediato tra un’operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione; in alternativa, il diritto sussiste anche per le spese generali, quando queste costituiscano elementi costitutivi del prezzo delle operazioni imponibili.
Primo quesito: vantaggio anche per un terzo
La Corte afferma che, una volta accertato che i servizi acquistati sono stati utilizzati dal soggetto passivo per la propria attività economica imponibile, il solo fatto che essi rechino anche un vantaggio a un terzo non consente di negare la detrazione. Questo vale però a condizione che il vantaggio del terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell’impresa del soggetto passivo e derivi da una prestazione resa nell’interesse proprio del soggetto passivo.
Nel caso concreto, le spese di pubblicità, amministrative e di intermediazione sono state sostenute nell’interesse della Vos Aannemingen; il vantaggio dei proprietari dei terreni è quindi qualificabile come accessorio. Ne consegue che tale circostanza non può ridurre la portata del diritto alla detrazione.
Secondo quesito: spese generali o spese imputabili a specifiche operazioni a valle
La Corte precisa che il diritto a detrazione non riguarda soltanto le spese generali, ma anche le spese che presentano un nesso diretto e immediato con specifiche operazioni a valle. Tuttavia, se una parte delle spese è riferibile non alle operazioni imponibili del soggetto passivo ma a operazioni compiute da un terzo, il nesso diretto e immediato si interrompe parzialmente e la detrazione non può essere integrale per quella parte.
Spetta al giudice nazionale verificare, sulla base del contenuto oggettivo dei servizi acquistati e di tutte le circostanze del caso, in quale misura essi siano stati effettivamente forniti per consentire al soggetto passivo di realizzare le proprie operazioni imponibili.
Terzo quesito: possibilità di ribaltare parte della spesa sul terzo
La Corte afferma che il fatto che il soggetto passivo abbia la possibilità di trasferire una parte delle spese al terzo costituisce solo un indizio utile alla valutazione complessiva. Da solo non basta a determinare l’estensione del diritto a detrazione. Anche questo elemento va valutato insieme a tutte le altre circostanze concrete della fattispecie, secondo il criterio del nesso diretto e immediato.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che:
- il vantaggio anche per un terzo non impedisce la detrazione integrale dell’IVA, se il nesso con l’attività economica imponibile del soggetto passivo è diretto e immediato e il vantaggio del terzo è accessorio;
- lo stesso vale anche per spese imputabili a specifiche operazioni a valle, purché tali spese siano effettivamente connesse alle operazioni imponibili del soggetto passivo;
- la possibilità di ribaltare parte del costo sul terzo è solo un elemento di valutazione, non un criterio automatico di esclusione o limitazione della detrazione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori IVA, la sentenza conferma che il beneficio indiretto di terzi non basta da solo a limitare la detrazione. È decisivo ricostruire, con criteri oggettivi, a quali operazioni le spese siano realmente imputabili e se la parte eventualmente riferibile a terzi interrompa il nesso con le operazioni imponibili del soggetto passivo. In ambito immobiliare, ciò rileva soprattutto quando il promotore sostiene costi comuni in operazioni che coinvolgono anche proprietari dei terreni.
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