Corte di giustizia, Sentenza C-603/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 ottobre 2020. — Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky contro TG e UF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Špecializovaný trestný súd. — Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Procedimento penale riguardante reati in materia di frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell’Unione europea – Diritto nazionale che non consente agli organi dello Stato di ottenere, nell’ambito di un procedimento penale, il recupero delle sovvenzioni a titolo di risarcimento del danno causato dai reati. — Causa C-603/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la direttiva 2012/29/UE possa essere invocata dallo Stato o da persone giuridiche come vittime di reato. Ha poi chiarito che l’articolo 325 TFUE richiede misure efficaci per recuperare fondi UE indebitamente versati, ma non impone che tale recupero avvenga necessariamente nel procedimento penale. Sono state invece dichiarate irricevibili le questioni sulla nozione di stessa impresa negli aiuti de minimis e sulla definizione di danno nella convenzione TIF e nella direttiva 2017/1371.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione: compatibilità con l’articolo 325 TFUE della disciplina nazionale che esclude il risarcimento del danno in sede penale allo Stato per frodi su sovvenzioni UE; esclusione dall’ambito della direttiva 2012/29/UE di Stato e persone giuridiche.
La questione giuridica
Se la direttiva 2012/29/UE si applichi anche allo Stato e alle persone giuridiche qualora il diritto nazionale conferisca loro la qualità di danneggiato nel procedimento penale; se l’articolo 325 TFUE osti a una normativa/prassi nazionale che impedisce allo Stato di ottenere in sede penale il risarcimento del danno causato da frodi su sovvenzioni UE, quando esistano o meno altri rimedi efficaci; le questioni relative alla nozione di stessa impresa ai fini degli aiuti de minimis e alla nozione di danno ex convenzione TIF/direttiva 2017/1371 sono state dichiarate irricevibili.
Principio di diritto
La direttiva 2012/29/UE tutela solo le persone fisiche e quindi non si applica né alle persone giuridiche né allo Stato, anche se il diritto nazionale attribuisce loro la qualità di danneggiato nel processo penale. L’articolo 325 TFUE non osta a una disciplina nazionale che impedisca allo Stato di far valere in sede penale il risarcimento del danno per frodi su sovvenzioni cofinanziate dall’Unione, purché l’ordinamento nazionale preveda comunque procedure effettive, in sede amministrativa, civile o penale, idonee a consentire il recupero delle somme indebitamente percepite dal bilancio UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 325 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 17 e 47
- Regolamento (CE) n. 1260/1999, articolo 38, paragrafo 1, lettera h)
- Regolamento (CE) n. 1681/94
- Direttiva 2012/29/UE
- Regolamento (CE) n. 994/98, articolo 2
- Regolamento (CE) n. 69/2001, articolo 2, paragrafo 2
- Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (convenzione TIF)
- Direttiva (UE) 2017/1371
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione e risarcimento del danno in sede penale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Špecializovaný trestný súd (Corte penale specializzata, Slovacchia) in un procedimento penale per presunta frode alle sovvenzioni finanziate in parte dal bilancio dell’Unione. Il giudice del rinvio chiedeva, in particolare, se il diritto dell’Unione osti a una prassi nazionale che impedisce allo Stato di ottenere nel processo penale il risarcimento del danno derivante da tali frodi.
Fatti e procedimento principale
Secondo la ricostruzione del giudice nazionale, gli imputati TG e UF avrebbero costituito e gestito numerose società commerciali che avevano ottenuto sovvenzioni pubbliche, alcune delle quali cofinanziate per il 75% dal Fondo sociale europeo. Le sovvenzioni sarebbero state ottenute mediante informazioni false o attività fittizie; le società beneficiarie sarebbero poi state cedute, cessate e infine cancellate dal registro delle imprese.
Nel procedimento penale, le agenzie del lavoro, degli affari sociali e della famiglia si erano costituite parti danneggiate e chiedevano il risarcimento dell’importo effettivamente versato. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte suprema slovacca richiamata dal giudice del rinvio, lo Stato non potrebbe ottenere il risarcimento del danno in sede penale quando si tratti di crediti aventi natura amministrativa, con conseguente possibile impossibilità di recuperare le somme indebitamente versate.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto se:
- la direttiva 2012/29/UE si applichi anche a persone giuridiche e allo Stato quando il diritto nazionale li qualifica come danneggiati;
- l’articolo 325 TFUE e altre norme UE ostino a una disciplina nazionale che impedisce allo Stato di agire in sede penale per il risarcimento del danno e di far valere il proprio diritto contro l’imputato;
- la nozione di "stessa impresa" ai fini degli aiuti de minimis vada intesa in senso formale o sostanziale;
- la nozione di "danno" nella convenzione TIF e nella direttiva 2017/1371 comprenda anche costi effettivamente sostenuti per occultare la frode.
Ricevibilità delle terze e quarte questioni
La Corte ha dichiarato irricevibili la terza e la quarta questione. Per la terza, il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente perché l’interpretazione della nozione di "stessa impresa" fosse necessaria per decidere la controversia principale. Per la quarta, la Corte ha rilevato che la decisione di rinvio non individuava le disposizioni nazionali applicabili né chiariva il nesso tra la domanda e la soluzione della causa; inoltre, la direttiva 2017/1371 non era applicabile ratione temporis ai fatti e la convenzione TIF non conteneva una definizione del termine "danno" nel senso richiesto dal giudice nazionale.
Portata della direttiva 2012/29/UE
La Corte ha ricordato che la direttiva 2012/29/UE ha lo scopo di garantire informazione, assistenza e protezione alle vittime di reato, definendo la vittima come una persona fisica che abbia subito un danno direttamente causato da un reato, oppure i familiari di una persona deceduta a causa del reato. Da tale formulazione risulta esclusa la possibilità di includere persone giuridiche o lo Stato.
Articolo 325 TFUE e obbligo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In relazione all’articolo 325 TFUE, la Corte ha ribadito che gli Stati membri devono adottare misure dissuasive ed efficaci per combattere le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e devono reprimere la frode ai danni del bilancio UE con strumenti equivalenti a quelli impiegati per tutelare i propri interessi finanziari.
La Corte ha però precisato che tale disposizione non impone agli Stati membri un rimedio processuale specifico: non richiede, cioè, che il recupero delle somme indebitamente versate avvenga necessariamente tramite un’azione di risarcimento nel processo penale. È sufficiente che l’ordinamento nazionale, nel suo complesso, preveda procedure effettive che consentano il recupero dei fondi UE indebitamente percepiti. La coesistenza di rimedi amministrativi, civili e penali non è di per sé problematica, purché il sistema complessivo sia efficace.
Soluzione adottata dalla Corte
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha affermato che il mancato riconoscimento, in sede penale, di un diritto dello Stato al risarcimento del danno non viola di per sé l’articolo 325 TFUE. Ciò vale a condizione che il diritto nazionale consenta comunque di recuperare le somme indebitamente erogate, ad esempio mediante procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario formale e, se del caso, mediante altri rimedi civili idonei.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- la direttiva 2012/29/UE non si applica né alle persone giuridiche né allo Stato, anche se il diritto nazionale attribuisce loro la qualità di danneggiato nel processo penale;
- l’articolo 325 TFUE non osta a una normativa nazionale che impedisca allo Stato di agire in sede penale per il risarcimento del danno causato da frodi ai danni del bilancio dell’Unione, purché l’ordinamento preveda procedimenti efficaci per recuperare i contributi indebitamente percepiti.
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