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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-654/19

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'1 ottobre 2020. — FP Passenger Service contro Austrian Airlines AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo – Durata del ritardo – Orario di apertura del portellone dell’aeromobile a destinazione – Orario di arrivo effettivo – Orario di arrivo previsto – Questione sulla quale la Corte ha già statuito o risposta a una questione che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. — Causa C-654/19

Giurisprudenza europea62019CO0654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in ordinanza motivata, ha chiarito che per stabilire se un volo sia arrivato con un ritardo tale da far scattare la compensazione pecuniaria del regolamento n. 261/2004 occorre prendere come riferimento il momento in cui si apre almeno un portellone dell’aeromobile. Il ritardo va quindi misurato rispetto all’orario di arrivo previsto, non rispetto a un ipotetico orario di apertura dei portelloni previsto. La soluzione si inserisce nel solco della sentenza Germanwings e della giurisprudenza sulle perdite di tempo dei passeggeri.

Rinvio pregiudiziale sul criterio di calcolo del ritardo di un volo ai fini della compensazione pecuniaria: rileva il momento di apertura di almeno un portellone dell’aeromobile, non un’ipotetica apertura prevista.

La questione giuridica

Se gli articoli da 5 a 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che, per verificare se il ritardo all’arrivo superi la soglia di tre ore, il confronto vada fatto tra l’orario di arrivo previsto e l’ora effettiva di apertura dei portelloni dell’aeromobile, oppure tra l’ora effettiva di apertura dei portelloni e una pretesa ora prevista di apertura dei portelloni secondo l’orario originariamente programmato.

Principio di diritto

Ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004 per ritardo prolungato all’arrivo, il ritardo deve essere calcolato confrontando l’orario di arrivo previsto con l’orario di arrivo effettivo, che coincide con il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile e i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo; non rileva invece un eventuale momento previsto di apertura dei portelloni. La Corte ha ritenuto la risposta chiaramente desumibile dalla propria giurisprudenza e ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Sentenza della Corte del 4 settembre 2014, Germanwings, C-452/13
  • Sentenze della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07
  • Sentenza della Corte del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C-581/10 e C-629/10
  • Sentenza della Corte del 26 febbraio 2013, Folkerts, C-11/11

Ritardo di un volo e criterio di calcolo ai fini della compensazione pecuniaria

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg in una controversia tra FP Passenger Service GmbH e Austrian Airlines AG sulla compensazione pecuniaria dovuta per il ritardo di un volo arrivato a Vienna-Schwechat. La Corte interviene con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la risposta sia già chiaramente desumibile dalla giurisprudenza.

Fatti del procedimento principale

Il passeggero interessato era prenotato sul volo OS 2344 da Hurghada a Vienna, con partenza prevista alle 10:50 e arrivo previsto alle 15:20 del 20 agosto 2017. Il volo decollò alle 14:22 e l’aeromobile raggiunse l’aeroporto di destinazione in diversi momenti indicati nel fascicolo: atterraggio alle 18:14, ATA alle 18:17, freni di stazionamento alle 18:18 e raggiungimento della posizione di stazionamento alle 18:22.

La controversia verteva sul punto se, per valutare il ritardo ai fini degli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004, dovesse contarsi il tempo fino all’apertura dei portelloni oppure fino al momento dell’atterraggio/raggiungimento della posizione di stazionamento. La cessionaria dei diritti del passeggero sosteneva che il momento rilevante fosse l’apertura dei portelloni, avvenuta oltre tre ore dopo l’orario previsto; la compagnia aerea sosteneva invece che il momento rilevante fosse l’atterraggio, con conseguente ritardo inferiore a tre ore.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare:

  • il considerando 1, che evidenzia l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • l’articolo 2, lettere f) e h), sulle definizioni di biglietto e destinazione finale;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 3, in tema di cancellazione e compensazione;
  • l’articolo 6, sul ritardo e sulle prestazioni di assistenza;
  • l’articolo 7, sulla compensazione pecuniaria e sulla riduzione del 50% in caso di volo alternativo.

Sono richiamati anche l’articolo 267 TFUE e l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui, pur non prevedendo espressamente il regolamento n. 261/2004 un diritto alla compensazione per i voli in ritardo, i passeggeri che subiscono un ritardo di tre ore o più all’arrivo hanno diritto alla compensazione pecuniaria, in applicazione del principio di parità di trattamento rispetto ai passeggeri di voli cancellati, come affermato nelle sentenze Sturgeon e Nelson.

La Corte ribadisce inoltre che la perdita di tempo rilevante ai fini del regolamento si concretizza all’arrivo del volo e che, per misurare tale ritardo, occorre confrontare l’orario di arrivo previsto con l’orario di arrivo effettivo. Nella sentenza Germanwings, la nozione di “orario di arrivo effettivo” è stata interpretata come il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, poiché solo da quel momento i passeggeri possono lasciare l’aereo e cessa la loro situazione di confinamento.

La Corte precisa però che Germanwings ha definito solo il concetto di orario di arrivo effettivo, senza mettere in discussione la nozione di orario di arrivo previsto, che resta il riferimento necessario per quantificare il ritardo. Ne deriva che non occorre confrontare l’apertura effettiva dei portelloni con una teorica apertura prevista dei portelloni, ma con l’orario di arrivo previsto indicato nel piano di volo e sul biglietto.

Dispositivo

La Corte dichiara che il regolamento n. 261/2004, letto alla luce della sentenza Germanwings, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della quantificazione del ritardo subìto dai passeggeri di un volo al suo arrivo, si deve calcolare il lasso di tempo trascorso tra l’orario di arrivo previsto e l’orario di arrivo effettivo, ossia il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, tenuto conto del fatto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciarlo.

Principio affermato

Il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato ai sensi del regolamento n. 261/2004 nasce solo se la differenza tra orario di arrivo previsto e momento di apertura di almeno un portellone supera tre ore; non assume rilievo un diverso tempo di apertura “previsto” dei portelloni. La Corte applica dunque in modo uniforme il criterio dell’arrivo effettivo già chiarito in Germanwings.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggericompensazione pecuniariarinvio pregiudiziale

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