Cassazione Penale, Sentenza n. 23736/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di concorso in detenzione di stupefacenti. Le censure erano dirette alla presunta contraddittorietà, manifesta illogicità e abnormità della motivazione (art.606 c.p.p., lett. e): per Houssem Ghanmi si contestava l'assenza di elementi probatori che dimostrassero che si fosse effettivamente disfatto dello stucco rinvenuto e la titolarità della detenzione dell'intera sostanza trovata nella Citroen C3; per Bilel Nasri si negava la prova della consapevolezza della presenza di droga nel veicolo, si contestava il rilievo indiziario della posizione della chiave sul cruscotto e dell'intestazione del veicolo al fratello (per il quale si lamentava l'allontanamento dal territorio), nonché la deduzione di un ruolo attivo e consapevole piuttosto che di mera connivenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione logica, coerente e completa circa la gravità indiziaria: nel veicolo Citroen C3, dietro il tachigrafo, erano state rinvenute 266 dosi di cocaina per complessivi 151,70 g e Ghanmi era stato visto armeggiare nel cruscotto e, al momento dell'intervento, ingoiare un involucro; il Tribunale ha logicamente interpretato tali elementi come indicativi della detenzione e dell'attività di spaccio. Quanto a Nasri, la Corte ha ritenuto ragionevole il collegamento indiziario tra l'accompagnamento di Ghanmi al luogo di occultamento, la presenza della chiave della C3 nella sua Polo e l'intestazione del veicolo al fratello, così da escludere la mera connivenza e sostenere il concorso nel reato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.61 c.p.p.
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
Richiamata come norma sul concorso di persone nel reato: la Corte valuta la sussistenza di un concorso anche in presenza di forme di contributo non necessariamente materiali ma idonee ad agevolare l'attività criminosa.
art.73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma del Testo Unico sugli stupefacenti che disciplina la detenzione e il relativo illecito penale; i fatti contestati sono stati inquadrati alla luce di tale disposizione.
art.273, comma 1, cod.proc.pen.
Stabilisce il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari: la Corte ribadisce che si valuta la consistenza, la qualità e la coerenza degli elementi indiziari per fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, senza applicare il principio del ragionevole dubbio, estraneo alla fase cautelare.
art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Norma che consente il ricorso per motivi di motivazione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità, potendo verificare solo la coerenza logica e l'adeguatezza giuridica della motivazione del giudice di merito, non ri-valutare i fatti.
art.61 cod.proc.pen.
Applicato nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso non attribuibile a colpa grave; la Corte ha disposto il pagamento di una somma determinata per ciascun ricorrente.
Sentenza Corte Cost. 13.6.2000, n.186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato in tema di condanna per contributo alla Cassa delle Ammende e per la valutazione della responsabilità in sede di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nelle doglianze dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il requisito della gravità indiziaria va valutato complessivamente, sulla base della qualità, quantità e coordinazione logica degli elementi indiziari; non è richiesto il grado di certezza del giudizio di merito o il superamento del dubbio ragionevole.
- In sede di cassazione per vizio di motivazione contro provvedimenti del riesame il controllo è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o la riconsiderazione delle prove già valutate.
- Comportamenti come l'ingresso in un veicolo, il maneggiamento di parti del cruscotto dove è occultata droga e l'atto di ingoiare un involucro possono integrare, se contestualizzati con il rinvenimento di sostanza e modalità di occultamento, indizi gravi di detenzione e finalità di spaccio.
- La mera intestazione del veicolo a un parente, la presenza della chiave nel mezzo e l'accompagnamento del presunto detentore al luogo di occultamento, valutati nel loro complesso, possono concorrere a fondare il giudizio di concorso e distinguere il caso dalla mera connivenza non punibile.
- Per impugnare con successo la motivazione in Cassazione è necessario dimostrare vizi di logicità o di diritto nella motivazione del giudice di merito; le censure che si traducano solo in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e oneri verso la Cassa delle Ammende; pertanto l'impugnazione richiede una valutazione cauta della fondatezza delle censure.
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