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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.368 del 12 dicembre 2024 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell’ultimo riscontro della ricorrente circa l’avvenuto pagamento del dovuto. Ha condannato il Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in €200 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 368 del 12 dicembre 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il pagamento di €500 mediante assegnazione della carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 368 del 12 dicembre 2024, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrisponderle €500, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all’effettivo soddisfo. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Dopo che il Ministero ha riferito di avere effettuato il pagamento e il TAR ha disposto incombenti istruttori a fronte di risultanze contraddittorie, la ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento e chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese, poiché aveva dovuto promuovere il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Alla luce di quanto in ultimo segnalato dalla parte ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, qui attestata dalla ricorrente con riferimento al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la pretesa riconosciuta dal giudicato risulta soddisfatta nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che aveva reso necessario il ricorso per ottenere l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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