Sentenza del 05/07/2017 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo Cassazione n. 26037/2016, il raddoppio dei termini non dipende dall'effettiva punibilità del reato né dalla sua mancata prescrizione: è sufficiente che i fatti presentino, in astratto, gli elementi di un reato che imponga la denuncia penale. Il raddoppio può inoltre applicarsi anche se, al momento dell'esercizio del potere accertativo, il termine ordinario non raddoppiato era già decorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del DPR 600/1973, quando i fatti accertati comportano l'obbligo di presentare una denuncia penale. La questione esaminata concerne, in particolare, se il raddoppio sia escluso dalla prescrizione del reato e se possa operare anche quando il termine ordinario di accertamento sia già scaduto.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, DPR 600/1973
raddoppio dei termini di accertamento conseguente all'obbligo di denuncia penale
La norma consente di raddoppiare il termine ordinario di accertamento quando, sulla base degli elementi acquisiti, sussiste un obbligo di denuncia per un reato tributario. Ai fini dell'applicazione è sufficiente la configurabilità astratta del reato; non è necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna o che il reato non sia prescritto.
Massime di principio
- Per valutare il raddoppio dei termini occorre verificare se i fatti contestati integrino astrattamente un reato tributario perseguibile mediante denuncia, non se il reato sia stato effettivamente accertato o sia ancora prescrivibile.
- La prescrizione del reato, intervenuta successivamente o già maturata, non esclude automaticamente il raddoppio dei termini fiscali.
- Il termine raddoppiato può essere utilizzato anche quando il termine ordinario era già scaduto, purché l'accertamento sia stato notificato entro il termine complessivo risultante dal raddoppio.
- La mera indicazione di un reato non dovrebbe essere sufficiente se manca una concreta e astratta configurabilità degli elementi del reato: il collegamento con l'obbligo di denuncia deve risultare dagli elementi dell'accertamento.
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