Sentenza del 30/10/2015 n. 8708 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Accertamenti bancari - Redditi diversi - Riconoscimento dei costi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto fondato. In assenza di una prova specifica fornita dal contribuente sulla provenienza degli accrediti e dei versamenti e sull'esistenza dei relativi costi, l'Amministrazione poteva qualificarli come redditi diversi senza riconoscere costi in deduzione. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie, in particolare accrediti e versamenti, che l'Amministrazione aveva qualificato come componenti di reddito diverso. Il contribuente contestava la ripresa a tassazione e chiedeva, in sostanza, il riconoscimento dei costi presumibilmente sostenuti in relazione a tali entrate. Tuttavia, non ha dimostrato né la natura non reddituale delle movimentazioni né l'effettiva esistenza, inerenza e ammontare dei costi deducibili.
Norme richiamate
Disciplina degli accertamenti bancari
Le movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate dal contribuente possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per determinare il reddito imponibile, gravando sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni analitiche e documentate.
Disciplina dei redditi diversi
Quando le movimentazioni accertate sono qualificate come redditi diversi, la relativa imponibilità può essere confermata anche senza il riconoscimento di costi, se il contribuente non prova concretamente l'esistenza e l'inerenza delle spese da portare in diminuzione.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, il contribuente deve giustificare singolarmente accrediti e versamenti, indicando con documenti la loro natura non reddituale.
- La semplice allegazione dell'esistenza di costi non è sufficiente: occorre dimostrarne effettività, importo e collegamento con i ricavi o le movimentazioni contestate.
- In mancanza di prova dei costi, l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base degli importi accertati senza applicare deduzioni forfettarie o automatiche.
- La contestazione di un accertamento bancario deve essere specifica e documentata; spiegazioni generiche o successive rispetto al controllo hanno normalmente un'efficacia probatoria limitata.
- La qualificazione delle somme come redditi diversi può essere mantenuta quando il contribuente non dimostra una diversa origine delle movimentazioni o la loro irrilevanza fiscale.
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