Cassazione Penale, Sentenza n. 26531/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/09/2023 con due motivi: 1) dedotta violazione/richiesta di applicazione della prescrizione prevista dall'art. 173 c.p., sostenendo che l'ordine di demolizione sia da considerare "pena" suscettibile di prescrizione, anche alla luce della giurisprudenza CEDU; 2) censura delle modalità di esecuzione dell'ordine demolitorio, con riferimento a presunte violazioni delle norme sul codice degli appalti (Dlgs. n.50/2016, artt. 31 e 63) e all'affidamento dei lavori da parte della Procura (procedura di scelta del contraente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'ordine di demolizione sia soggetto alla disciplina della prescrizione penale (art. 173 c.p.), riaffermando l'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa e funzione ripristinatoria, non rientrando nella nozione convenzionale di "pena"; la sentenza CEDU richiamata (Homer) non è applicabile al caso concreto e non ha carattere pilot/pregnante per il caso. Sul secondo motivo ha ritenuto l'impugnazione generica e comunque priva di interesse dell'imputato: eventuali vizi della procedura amministrativa di affidamento non inciderebbero sull'atto demolitorio né avrebbero efficacia revocatoria dell'ordine a carico del condannato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la disciplina della prescrizione delle pene di cui all'art. 173 c.p. non si applichi all'ordine di demolizione, che ha natura amministrativa e funzione ripristinatoria, non rientrando nella nozione di sanzione penale soggetta a prescrizione.
DPR 380/2001, art. 31 comma 9
«il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita»
La disposizione consente l'ordine giudiziale di demolizione in sede di condanna per reati edilizi; per la Corte ciò conferma la natura ripristinatoria e amministrativa dell'ordine demolitorio.
Dlgs. n. 50/2016 (codice degli appalti), artt. 31 e 63
La Corte ha ritenuto che il condannato nell'incidente di esecuzione non abbia interesse a dedurre vizi formali del procedimento amministrativo di affidamento dei lavori (violazioni del codice degli appalti), poiché eventuali rimedi sulla procedura non annullerebbero l'ordine di demolizione né ne impedirebbero l'esecuzione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) - sentenza Homer e altre
La Corte di Cassazione ha valutato le pronunce CEDU richiamate e ritenuto che la sentenza Homer non sia pertinente al caso concreto (diversa fattispecie procedurale) e non abbia carattere 'pilota' o generale tale da imporre la qualificazione dell'ordine demolitorio come pena; la giurisprudenza interna concorda nel ritenere la demolizione misura ripristinatoria non punitiva.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto in sede penale per reati edilizi è qualificato dalla giurisprudenza come misura amministrativa a carattere ripristinatorio e non come pena soggetta alla prescrizione penale (art. 173 c.p.).
- Le pronunce CEDU vanno valutate nel loro contesto concreto; non tutte le sentenze straniere o europee sono automaticamente applicabili o dotate di portata generale/"pilota" all'ordinamento interno.
- Il condannato che impugna l'ordine di demolizione mediante incidente di esecuzione non ha di regola interesse a sollevare vizi relativi alla procedura amministrativa di affidamento dei lavori (es. violazioni del codice degli appalti), poiché l'annullamento o la rinnovazione di tale procedura non elimina l'obbligo demolitorio.
- L'ordine di demolizione può essere efficacemente diretto verso l'immobile e le sue modifiche nel tempo e si mantiene anche in caso di trasferimento del bene a terzi; tuttavia il giudice che ha emanato l'ordine può revocarlo se esso risulti incompatibile con provvedimenti amministrativi successivi.
- In situazioni analoghe, chi intenda contestare l'esecuzione dovrebbe dedurre profili sostanziali che incidano direttamente sull'obbligo demolitorio (es. incompatibilità con provvedimenti amministrativi sopravvenuti), non solo questioni procedurali dell'affidamento dei lavori.
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