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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45832/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. avverso la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge 16/03/2006 n.146 (oggi art. 61‑bis c.p.). Essi contestavano un presunto "errore di fatto" o errore percettivo della Corte di Cassazione nella lettura degli atti di merito sulla questione se vi fosse o meno immedesimazione tra l'associazione contestata e un gruppo criminale transnazionale, rilevando che i giudici di merito avrebbero attribuito ruoli differenti a soggetti come Armante, Zaccaria, Giuseppe e "il Ciccione" e che la Corte di Cassazione avrebbe travisato quei passaggi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile: ha ritenuto che il rimedio ex art. 625‑bis c.p.p. non sia un quarto grado di giudizio e non consenta di sindacare valutazioni di merito. L'errore di fatto recuperabile con il rimedio è limitato a sviste o errori di percezione nella lettura degli atti della Corte di cassazione che abbiano influito sulla decisione; non si estende al travisamento delle prove o alla diversa valutazione probatoria. Nel caso concreto la doglianza attiene a diversa interpretazione dei passaggi motivazionali (errore di giudizio), non a una palese svista percettiva, e quindi è inammissibile. A seguire i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario ammesso solo per errori materiali o di percezione nella decisione della Corte di cassazione; non consente rinnovazione del sindacato di merito né rettifica di valutazioni probatorie.

  • art. 4 legge 16 marzo 2006 n. 146 (oggi art. 61‑bis cod. pen.)

    art. 4 L. 16/03/2006 n.146; oggi art. 61‑bis c.p.

    Circostanza aggravante applicabile al reato associativo quando il gruppo criminale transnazionale non coincida con l'associazione stessa; la questione centrale è la "immedesimazione" o meno tra le due entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; applicata qui per la somma di € 3.000,00.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Adami n.18374/2013 e altre)

    Sez. U., n. 18374/2013 e successive pronunce citate

    Principio secondo cui l'aggravante ex art. 4 L.146 si applica solo se non c'è coincidenza tra associazione e gruppo transnazionale; richiamati anche i principi che distinguono errore di percezione (ricorribile ex art. 625‑bis) ed errore di giudizio (non ricorribile con tale rimedio).

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è idoneo solo a correggere palesi sviste o errori di percezione nella formulazione della decisione della Corte di cassazione, non le diverse valutazioni probatorie: chi contesta valutazioni o travisamenti della prova rischia l'inammissibilità.
  • Se si vuole impugnare un presunto "travisamento" delle sentenze di merito, bisogna documentare una concreta e oggettiva discrepanza testuale o una palese svista nella pronuncia della Corte di cassazione (es. citazione errata di un fatto, inversione di dati probatori, omissione testuale di passaggi decisivi), non una diversa lettura argomentativa.
  • Quando la contestazione riguarda l'applicazione di circostanze aggravanti (es. art. 61‑bis c.p.), è necessario dimostrare che la Corte di cassazione abbia effettivamente frainteso o trascritto in modo macroscopico i rilievi dei giudici di merito e che tale errore abbia inciso sulla decisione.
  • Le doglianze che implicano una diversa ponderazione degli indizi o una diversa ricostruzione logico‑giuridica (errore di giudizio) non sono ammissibili con il rimedio di cui all'art. 625‑bis e andrebbero perseguite con altri mezzi, se esistenti.
  • Il ricorrente deve valutare il rischio di condanna alle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità e calibrare la strategia processuale di conseguenza.
  • Prassi consigliata: formulare il motivo come individuazione puntuale di una palese svista materiale (citazione testuale errata, cifra o data trascritta male, omissione manifesta) e allegare, se possibile, estratti che evidenzino l'errore percettivo nella motivazione della Corte di cassazione.

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