Cassazione Civile, Ordinanza n. 27943/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da una contribuente contro avvisi con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni "prima casa" concesse per l'acquisto di un immobile, liquidato una maggiore IVA e recuperato l'imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario destinato all'acquisto. La decisione di merito aveva ritenuto illegittimi gli avvisi, perché fondati sul superamento del limite dimensionale delle abitazioni di lusso, calcolato includendo anche muri perimetrali e divisori. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072. In pendenza del giudizio di legittimità, la contribuente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, producendo la domanda di definizione agevolata delle liti pendenti e le quietanze di pagamento, ai sensi della legge n. 197 del 2022 come modificata dal d.l. n. 34 del 2023.
La decisione
La Corte, preso atto dell'istanza di definizione agevolata corredata dalla documentazione richiesta, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento degli importi dovuti comporta l'estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio; ha inoltre richiamato le previsioni sui termini e sulle modalità di eventuale diniego della definizione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.m. 2 agosto 1969, n. 1072
Norma invocata dall'Agenzia delle Entrate come parametro per contestare la correttezza del calcolo della superficie dell'abitazione ai fini delle agevolazioni "prima casa" e della qualificazione dell'immobile come di lusso.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzata dalla contribuente per chiedere la cessazione della materia del contendere.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Il contribuente che aderisce alla definizione deve depositare copia della domanda e del versamento; in tal caso il processo è dichiarato estinto con decreto o ordinanza, con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
Ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Regolano il diniego della definizione agevolata, i termini per impugnarlo e il rapporto con il provvedimento di estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione relativo a una controversia tributaria pendente, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dovuto impone la declaratoria di estinzione del processo, secondo la disciplina speciale applicabile.
- Quando la definizione agevolata della lite è validamente richiesta e documentata, la Corte non decide il merito del ricorso, ma prende atto della sopravvenuta causa estintiva.
- L'eventuale diniego della definizione agevolata segue un regime autonomo di impugnazione e, se il processo è già stato dichiarato estinto, costituisce motivo di revocazione del provvedimento estintivo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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