Sentenza del 20/04/2015 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: IRAP -IRPEF - IVA - OPERAZ-IMP.- avv.accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Ufficio ha accolto l'istanza di autotutela e ha proceduto alla compensazione delle spese. La controversia si è quindi definita senza una condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, in ragione della sopravvenuta riconsiderazione dell'accertamento alla luce degli elementi emersi in sede penale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento riguardante imposte dirette, IRAP e IVA, presumibilmente fondato sull'utilizzo o sull'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. Nel procedimento penale collegato, l'imputato aveva ammesso l'emissione di tali fatture; tale ammissione ha fornito all'Ufficio un elemento idoneo a riconsiderare la pretesa tributaria e a intervenire in autotutela.
Norme richiamate
Autotutela tributaria
L'Amministrazione finanziaria può riesaminare e correggere la propria pretesa quando emergano elementi nuovi o più solidi, anche derivanti da un procedimento penale connesso.
Disciplina delle fatture per operazioni inesistenti
L'ammissione dell'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti costituisce un elemento probatorio rilevante per la ricostruzione della posizione fiscale e può giustificare la revisione dell'accertamento.
Compensazione delle spese processuali
Quando la controversia viene definita a seguito di autotutela o per sopravvenienze che rendono non necessaria la prosecuzione del giudizio, le spese possono essere compensate tra le parti.
Massime di principio
- Gli elementi emersi in un procedimento penale connesso possono incidere sulla legittimità o sulla fondatezza di un accertamento tributario, soprattutto quando consistono in ammissioni dell'interessato.
- L'autotutela consente all'Ufficio di correggere o ritirare una pretesa fiscale anche dopo la sua emissione, quando una rivalutazione dei fatti evidenzia l'opportunità di non mantenerla.
- L'accoglimento dell'autotutela non implica necessariamente il rimborso delle spese sostenute dal contribuente: il giudizio può chiudersi con la compensazione delle spese.
- La valutazione concreta dipende dal contenuto dell'ammissione penale, dal suo collegamento con l'accertamento e dall'effettiva incidenza sulle imposte contestate.
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