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Sentenza

Sentenza del 20/04/2015 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Riscossione e versamento - Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta dovuta sul decreto ingiuntivo - Sono coloro che hanno richiesto il provvedimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo deve essere pagata dai soggetti che hanno richiesto il provvedimento, e non dal destinatario dello stesso. La mera notifica del decreto non attribuisce al destinatario la qualità di parte della causa né lo rende solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo. Il punto centrale era stabilire se tale obbligo gravasse sul destinatario del decreto oppure sui soggetti che ne avevano richiesto l'emissione. L'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede la responsabilità solidale delle parti in causa, ma il destinatario del decreto ingiuntivo non può essere considerato parte della causa per il solo fatto di aver ricevuto la notifica, poiché la controversia non può ritenersi instaurata prima dell'eventuale opposizione.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Comprende, fra i soggetti solidalmente obbligati, le parti in causa.

    La responsabilità solidale prevista dalla norma riguarda le parti effettive del giudizio. Il destinatario di un decreto ingiuntivo non è parte della causa per la sola notifica del provvedimento, perché la causa si instaura, secondo il principio richiamato, solo nell'ambito di una dinamica processuale con contrapposizione tra soggetti che assumono formalmente la qualità di parti.

Massime di principio

  • Per individuare il soggetto obbligato a un tributo processuale occorre verificare chi abbia effettivamente promosso il procedimento e assunto la qualità di parte, non chi abbia semplicemente ricevuto la notificazione del provvedimento.
  • La notifica di un decreto ingiuntivo, da sola, non equivale all'instaurazione di una causa nei confronti del destinatario e non lo rende automaticamente obbligato al pagamento dell'imposta di registro.
  • In assenza di opposizione, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo grava sui soggetti che hanno richiesto ed ottenuto il provvedimento; la posizione del destinatario può cambiare solo se interviene una successiva attività processuale che lo renda formalmente parte del giudizio.
  • Le norme sulla responsabilità solidale delle parti devono essere interpretate considerando la concreta qualità processuale dei soggetti e non la loro mera partecipazione materiale o conoscenza del procedimento.

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