Sentenza del 20/04/2015 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Riscossione e versamento - Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta dovuta sul decreto ingiuntivo - Sono coloro che hanno richiesto il provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo deve essere pagata dai soggetti che hanno richiesto il provvedimento, e non dal destinatario dello stesso. La mera notifica del decreto non attribuisce al destinatario la qualità di parte della causa né lo rende solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo. Il punto centrale era stabilire se tale obbligo gravasse sul destinatario del decreto oppure sui soggetti che ne avevano richiesto l'emissione. L'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede la responsabilità solidale delle parti in causa, ma il destinatario del decreto ingiuntivo non può essere considerato parte della causa per il solo fatto di aver ricevuto la notifica, poiché la controversia non può ritenersi instaurata prima dell'eventuale opposizione.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Comprende, fra i soggetti solidalmente obbligati, le parti in causa.
La responsabilità solidale prevista dalla norma riguarda le parti effettive del giudizio. Il destinatario di un decreto ingiuntivo non è parte della causa per la sola notifica del provvedimento, perché la causa si instaura, secondo il principio richiamato, solo nell'ambito di una dinamica processuale con contrapposizione tra soggetti che assumono formalmente la qualità di parti.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto obbligato a un tributo processuale occorre verificare chi abbia effettivamente promosso il procedimento e assunto la qualità di parte, non chi abbia semplicemente ricevuto la notificazione del provvedimento.
- La notifica di un decreto ingiuntivo, da sola, non equivale all'instaurazione di una causa nei confronti del destinatario e non lo rende automaticamente obbligato al pagamento dell'imposta di registro.
- In assenza di opposizione, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo grava sui soggetti che hanno richiesto ed ottenuto il provvedimento; la posizione del destinatario può cambiare solo se interviene una successiva attività processuale che lo renda formalmente parte del giudizio.
- Le norme sulla responsabilità solidale delle parti devono essere interpretate considerando la concreta qualità processuale dei soggetti e non la loro mera partecipazione materiale o conoscenza del procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 apr 2015Sentenza del 20/04/2015 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 20 apr 2015Sentenza del 20/04/2015 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 20 apr 2015Sentenza del 20/04/2015 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 20 apr 2015Sentenza del 20/04/2015 n. 490 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 20 apr 2015Sentenza del 20/04/2015 n. 698 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 apr 2015Sentenza del 20/04/2015 n. 842 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →