Sentenza del 20/04/2015 n. 490 - Comm. Trib. Prov. Bologna
ICI - esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i) d. lgs. n. 504/1992 - Condizioni - Ente morale - Immobile adibito ad attività assistenziale e commerciale - Spettanza del beneficio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione ICI è stata esclusa. Il requisito oggettivo non risultava integrato perché l'immobile non era utilizzato esclusivamente per una delle attività agevolate e, nella stessa struttura, venivano svolte anche prestazioni commerciali. La destinazione assistenziale dell'immobile, desumibile dallo statuto o dalla natura dell'ente, non è stata ritenuta sufficiente a superare la concreta modalità commerciale di esercizio di parte delle attività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, in quanto l'immobile era destinato ad attività assistenziali a favore di persone bisognose. Tuttavia, nella medesima struttura venivano svolte anche attività di natura commerciale. La controversia riguardava quindi la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo necessari per l'esenzione: non è sufficiente la natura non commerciale dell'ente o la previsione statutaria della destinazione assistenziale, ma occorre verificare concretamente le modalità di utilizzo dell'immobile.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti indicati dalla norma per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto.
L'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura e all'attività prevalente dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività agevolate svolte senza modalità concretamente commerciali.
Cass., Sez. 5, sentenza 13 maggio 2005, n. 10092
Richiamata come precedente sul necessario accertamento dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'esenzione ICI.
Cass., Sez. 5, sentenza 20 maggio 2005, n. 10646
Richiamata come precedente secondo cui la verifica deve riguardare l'effettivo utilizzo dell'immobile e non soltanto la qualificazione formale dell'ente.
Cass., Sez. 5, sentenza 28 febbraio 2008, n. 5485
Richiamata come precedente sul carattere concreto ed esclusivo dell'utilizzo richiesto per ottenere l'esenzione.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale collegata alla natura non commerciale dell'ente non è sufficiente dimostrare che l'ente sia un ente morale o che lo statuto preveda finalità assistenziali.
- Occorre verificare in concreto come viene utilizzato l'immobile e con quali modalità vengono svolte le attività, indipendentemente dalla loro qualificazione formale.
- L'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per attività rientranti tra quelle agevolate; la coesistenza, nella stessa struttura, di attività assistenziali e attività commerciali può comportare il venir meno dell'esenzione.
- La presenza di corrispettivi o di modalità organizzative tipiche dell'impresa costituisce un elemento rilevante per qualificare l'attività come commerciale, anche quando essa sia svolta da un ente senza scopo di lucro.
- In situazioni miste è opportuno dimostrare la separazione funzionale e, ove possibile, anche fisica e contabile degli spazi destinati alle attività agevolate rispetto a quelli destinati alle attività commerciali; in mancanza, l'esenzione può essere negata per l'intero immobile.
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