Sentenza del 20/04/2015 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Macerata
Legittimi gli atti firmati, nel pregresso, da funzionari incaricati delle Agenzie Fiscali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il ruolo e la cartella esattoriale notificata il 12 novembre 2014, relativa a omesso, carente o tardivo versamento di IRAP e IRPEF per l'anno d'imposta 2011. Ha sostenuto l'inesistenza, nullità o illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché il documento sarebbe stato sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali, privo della qualifica dirigenziale ottenuta mediante pubblico concorso. La ricorrente ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittima la disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari non vincitori di concorso.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto il ricorso. In primo luogo, l'Agenzia ha prodotto documentazione dalla quale risultava che il funzionario che aveva sottoscritto il ruolo possedeva effettivamente la qualifica dirigenziale, essendo inserito nella graduatoria di un concorso per esami. È quindi venuto meno il presupposto di fatto della contestazione. La Commissione ha inoltre precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 impedisce per il futuro il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, ma non travolge automaticamente gli atti già emessi da funzionari operanti per l'Amministrazione e muniti di delega. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state integralmente compensate per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
La disposizione consentiva l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali.
La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui consentiva il conferimento o la proroga di incarichi dirigenziali a funzionari non qualificati, in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici mediante concorso. La declaratoria non comporta però l'automatica invalidità di tutti gli atti già adottati.
Articoli 3 e 97 della Costituzione
Principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.
La Corte costituzionale ha ritenuto che il conferimento prolungato di funzioni dirigenziali a funzionari privi della qualifica, senza un termine certo collegato all'assunzione dei vincitori del concorso, violasse i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e accesso concorsuale.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
La funzionalità delle Agenzie fiscali non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata.
La pronuncia ha efficacia principalmente pro futuro rispetto al conferimento degli incarichi, senza determinare la caducazione generalizzata degli atti precedentemente sottoscritti da funzionari incaricati o delegati.
Articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sentenza non lo richiama espressamente, ma la questione si collega alla necessità che gli atti impositivi siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La contestazione della sottoscrizione richiede la prova concreta dell'assenza di qualifica, competenza o delega.
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenze n. 220/2014, n. 17044/2013 e n. 18515/2010
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria possono essere imputati all'ufficio e sono idonei a manifestarne esternamente la volontà quando provengono dal soggetto competente o da un funzionario munito di delega. La validità dell'atto non viene meno automaticamente per irregolarità relative all'organizzazione interna dell'ufficio.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che consentiva incarichi dirigenziali privi di base concorsuale non comporta automaticamente l'annullamento di tutti gli atti precedentemente sottoscritti dai funzionari incaricati.
- Per contestare efficacemente un atto dell'Amministrazione finanziaria occorre dimostrare in concreto che il firmatario fosse privo sia della qualifica richiesta sia di una valida delega o competenza; la mera deduzione che fosse un funzionario incaricato non è sufficiente.
- La produzione in giudizio di documenti attestanti la qualifica dirigenziale o la delega del firmatario può far venir meno il presupposto della censura e condurre al rigetto del ricorso.
- Le irregolarità organizzative interne dell'Amministrazione non determinano necessariamente l'inesistenza o la nullità dell'atto verso il contribuente, soprattutto quando l'atto proviene dall'ufficio competente ed è idoneo a manifestarne la volontà.
- La contestazione della sottoscrizione deve essere proposta tempestivamente e con riferimento allo specifico atto; una contestazione tardiva può essere dichiarata inammissibile, oltre a risultare infondata se la qualifica o la delega del sottoscrittore vengono dimostrate.
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