Sentenza del 20/04/2015 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
VALORE IMMOBILE - ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Mancata allegazione atti comparati - Indicazione degli estremi - Indicazione del contenuto essenziale - Preventiva conoscenza - Vizio di motivazione - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno contestato la validità dell'avviso di accertamento relativo al maggiore valore dell'immobile, sostenendo che l'Amministrazione non avesse allegato l'atto notarile utilizzato come termine di comparazione. Secondo i ricorrenti, tale omissione avrebbe comportato un difetto di motivazione e la nullità dell'atto impositivo, impedendo loro di comprendere e verificare adeguatamente il criterio utilizzato per determinare il maggior valore.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata allegazione dell'atto comparato non determina la nullità dell'avviso quando quest'ultimo indica gli estremi dell'atto notarile richiamato e ne espone il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni dell'accertamento e di esercitare il diritto di difesa. Nel caso concreto, l'atto era inoltre già conosciuto dai contribuenti, poiché ne erano stati parti contrattuali. È stato quindi ritenuto insussistente il vizio di motivazione.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
Ai fini dell'accertamento di maggiore valore
La disposizione non impone necessariamente l'allegazione materiale degli atti comparativi all'avviso di accertamento, purché l'atto impositivo ne indichi gli estremi e riporti gli elementi essenziali necessari a rendere comprensibile il metodo di determinazione del valore. L'allegazione non è indispensabile anche quando il contribuente conosca già l'atto richiamato.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato validamente anche senza allegare integralmente l'atto comparativo, se ne identifica con precisione gli estremi e ne illustra il contenuto essenziale.
- La finalità della motivazione è garantire la conoscibilità delle ragioni dell'accertamento e permettere una difesa effettiva; non è richiesta l'allegazione di documenti già conosciuti dal contribuente.
- La conoscenza preventiva o diretta dell'atto richiamato, ad esempio perché il contribuente ne è stato parte, riduce la rilevanza dell'omessa allegazione.
- L'omessa allegazione comporta un vizio invalidante solo se le informazioni contenute nell'avviso non consentono di comprendere il confronto effettuato o di contestare concretamente la valutazione dell'Amministrazione.
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