Sentenza del 16/03/2016 n. 5206 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava alla società la detrazione dell'IVA relativa ad acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti, nell'ambito di un meccanismo fraudolento con l'interposizione di società cartiere. Secondo l'Amministrazione, la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente annullato gli avvisi di rettifica limitandosi a valorizzare la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, senza esaminare adeguatamente gli elementi indiziari relativi all'interposizione fittizia, all'inidoneità economica delle società interposte, ai rapporti tra i soggetti coinvolti e all'assenza di documenti di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente motivazione della sentenza della CTR, dichiarando assorbiti il primo e il secondo motivo. Ha rilevato che l'Amministrazione può provare l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni ed elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. Il contribuente, a sua volta, deve dimostrare la legittimità della detrazione e la propria mancata conoscenza o conoscibilità della frode; non è sufficiente la mera regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame degli indizi, delle prove complessive e degli elementi difensivi della società, nonché per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 19 e 21
In materia IVA, l'Amministrazione può contestare la detrazione e accertare l'imposta anche sulla base di presunzioni ed elementi indiziari. Il diritto alla detrazione viene meno quando le fatture riguardano operazioni inesistenti o quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)
Per le imposte dirette è ammesso l'accertamento fondato su presunzioni, analogamente a quanto previsto per l'IVA.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve fornire gli elementi a sostegno della contestazione; una volta raggiunta una prova presuntiva sufficientemente grave, precisa e concordante, spetta al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità o inconsapevolezza rispetto alla frode.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Il giudice deve esaminare gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso e motivare adeguatamente la valutazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La sentenza può essere impugnata per omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e controversi. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta meramente assertiva e non idonea a spiegare la valutazione degli elementi indiziari.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito della memoria nel giudizio di cassazione; la società resistente aveva depositato una memoria a sostegno del controricorso.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta della frode: può basarsi su un insieme di presunzioni ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non dimostra da sola la spettanza della detrazione IVA, perché tali elementi possono essere predisposti anche in operazioni fraudolente.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito indizi adeguati, il contribuente deve dimostrare non solo che l'operazione è stata effettivamente eseguita, ma anche di non sapere e di non poter ragionevolmente sapere che il fornitore indicato fosse un soggetto interposto o coinvolto nella frode.
- Sono particolarmente rilevanti l'assenza di struttura del fornitore, la sua inattività o irregolarità fiscale, i rapporti diretti con il fornitore effettivo, l'assenza di documenti di trasporto e ogni anomalia commerciale che avrebbe dovuto insospettire il cessionario.
- Il giudice tributario deve valutare analiticamente tutti gli indizi dell'Amministrazione e le prove contrarie del contribuente, spiegando nella motivazione il percorso logico seguito; una motivazione generica può comportare la cassazione con rinvio.
- La cassazione con rinvio non stabilisce definitivamente che la frode sia provata: impone un nuovo giudizio, svolto da un diverso collegio, secondo i principi indicati dalla Corte.
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