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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27468/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società subentrata nel rapporto di finanziamento ha convenuto la mutuante chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo di euro 1.000.000 per violazione dell'art. 117 T.U.B., deducendo che il contratto riportava l'indicatore sintetico di costo ma non indicava il tasso annuo nominale; ha inoltre chiesto la rideterminazione del piano di ammortamento e la ripetizione delle somme asseritamente versate in eccedenza. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per mancata indicazione del TAN e aveva rilevato d'ufficio l'usurarietà del tasso di mora; la corte d'appello ha invece escluso conseguenze giuridiche dalla mancata esplicita indicazione del TAN e ha accolto l'appello della mutuante sulla questione dell'usurarietà del mora, ritenendo operante una clausola di salvaguardia e richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite sull'onere di allegazione del debitore. In cassazione la società mutuataria ha dedotto tre motivi: violazione delle norme processuali sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, violazione delle norme in tema di indicazione del TAEG/TAN e dell'art. 117 T.U.B. per aver la corte ritenuto sufficiente la sola indicazione del TAEG, e violazione dell'art. 1346 c.c. per aver reputato determinabile il TAN mediante calcolo sui dati contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, dichiarando il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, documento richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancanza della copia autentica della sentenza e della relata può essere superata solo se dal ricorso risulti comunque la tempestiva notificazione della sentenza ai fini del controllo del termine breve; nella specie, però, tale prova non era ricavabile e, anzi, la sentenza era stata pubblicata il 26 febbraio 2021 mentre il ricorso era stato notificato il 17 maggio 2021, con conseguente mancato rispetto della prova di resistenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per l'introduzione del giudizio sommario di cognizione originario

  • art. 702 ter c.p.c.

    norma richiamata per l'ordinanza resa dal tribunale nel procedimento sommario

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di preclusioni sull'eccezione di inammissibilità dell'appello

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo a tutela del giusto processo

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina degli interessi

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità del contratto per mancata indicazione del tasso nominale

  • art. 1346 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la determinabilità del TAN

  • art. 369 c.p.c.

    norma decisiva: il ricorso è improcedibile per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il controllo della tempestività del ricorso rispetto al termine breve

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta improcedibilità, salvo che dal ricorso emerga comunque, in modo autosufficiente, la prova della tempestiva notificazione della sentenza ai fini del termine breve.
  • L'esimente dall'improcedibilità per difetto di alcuni documenti presuppone che il collegamento tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso consenta al giudice di verificare immediatamente la tempestività dell'impugnazione; se tale verifica non è possibile, il ricorso è improcedibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, restano assorbite le censure di merito e la soccombenza comporta condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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