Cassazione Civile, Ordinanza n. 27468/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società subentrata nel rapporto di finanziamento ha convenuto la mutuante chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo di euro 1.000.000 per violazione dell'art. 117 T.U.B., deducendo che il contratto riportava l'indicatore sintetico di costo ma non indicava il tasso annuo nominale; ha inoltre chiesto la rideterminazione del piano di ammortamento e la ripetizione delle somme asseritamente versate in eccedenza. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per mancata indicazione del TAN e aveva rilevato d'ufficio l'usurarietà del tasso di mora; la corte d'appello ha invece escluso conseguenze giuridiche dalla mancata esplicita indicazione del TAN e ha accolto l'appello della mutuante sulla questione dell'usurarietà del mora, ritenendo operante una clausola di salvaguardia e richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite sull'onere di allegazione del debitore. In cassazione la società mutuataria ha dedotto tre motivi: violazione delle norme processuali sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, violazione delle norme in tema di indicazione del TAEG/TAN e dell'art. 117 T.U.B. per aver la corte ritenuto sufficiente la sola indicazione del TAEG, e violazione dell'art. 1346 c.c. per aver reputato determinabile il TAN mediante calcolo sui dati contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, dichiarando il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, documento richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancanza della copia autentica della sentenza e della relata può essere superata solo se dal ricorso risulti comunque la tempestiva notificazione della sentenza ai fini del controllo del termine breve; nella specie, però, tale prova non era ricavabile e, anzi, la sentenza era stata pubblicata il 26 febbraio 2021 mentre il ricorso era stato notificato il 17 maggio 2021, con conseguente mancato rispetto della prova di resistenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
norma processuale richiamata per l'introduzione del giudizio sommario di cognizione originario
art. 702 ter c.p.c.
norma richiamata per l'ordinanza resa dal tribunale nel procedimento sommario
art. 345 c.p.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di preclusioni sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
art. 352 c.p.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo a tutela del giusto processo
art. 1284 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina degli interessi
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità del contratto per mancata indicazione del tasso nominale
art. 1346 c.c.
richiamato nel terzo motivo per contestare la determinabilità del TAN
art. 369 c.p.c.
norma decisiva: il ricorso è improcedibile per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata
art. 325 c.p.c.
richiamato per il controllo della tempestività del ricorso rispetto al termine breve
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta improcedibilità, salvo che dal ricorso emerga comunque, in modo autosufficiente, la prova della tempestiva notificazione della sentenza ai fini del termine breve.
- L'esimente dall'improcedibilità per difetto di alcuni documenti presuppone che il collegamento tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso consenta al giudice di verificare immediatamente la tempestività dell'impugnazione; se tale verifica non è possibile, il ricorso è improcedibile.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, restano assorbite le censure di merito e la soccombenza comporta condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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