Corte di giustizia, Ordinanza C-450/25
Order of the Court (Sixth Chamber) of 9 December 2025. — DR v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — Appeal – Civil service – Temporary staff – Dismissal following a conflict of interest – Staff Regulations of Officials of the European Union – Article 11 – Principle of sound administration – Protection of personal data – Rejection of a complaint challenging the refusal to compensate the applicant – Action for annulment and for damages. — Case C-450/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto il ricorso di DR contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile la sua azione contro EIOPA. Secondo la Corte, la domanda di risarcimento era strettamente collegata alla domanda di annullamento delle decisioni impugnate e, quindi, non poteva essere accolta autonomamente. Il ricorso è stato perciò dichiarato manifestamente infondato, con condanna del ricorrente a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di pubblico impiego UE: conferma dell’irricevibilità del ricorso risarcitorio perché strettamente collegato al ricorso di annullamento dichiarato irricevibile
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento per danni materiali e non materiali proposta da DR, ritenendo che essa fosse strettamente collegata alla domanda di annullamento delle decisioni EIOPA del 31 ottobre 2023 e del 24 maggio 2024; in particolare, se il ricorrente potesse invocare l’autonomia tra azione di annullamento e azione risarcitoria per contestare tale qualificazione.
Principio di diritto
In materia di pubblico impiego UE, una domanda di risarcimento deve essere respinta quando è strettamente collegata a una domanda di annullamento che sia stata dichiarata irricevibile o infondata; tale regola si applica anche quando il ricorrente qualifichi la domanda come autonoma o invochi pretesi illeciti ulteriori, se dalla qualificazione complessiva emerge che essa mira a contestare, direttamente o indirettamente, le stesse decisioni e a ottenere il medesimo ristoro. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse commesso errori di diritto nel considerare la domanda risarcitoria di DR strettamente connessa alla domanda di annullamento e ha quindi respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2018/1725
Ricorso per cassazione in materia di pubblico impiego UE: domanda risarcitoria strettamente collegata alla domanda di annullamento
Si tratta di un ricorso proposto da DR avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile la sua azione contro EIOPA. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, ritenendo il motivo unico manifestamente infondato.
Fatti e procedimento
DR aveva chiesto l’annullamento della decisione EIOPA del 31 ottobre 2023, che aveva respinto la sua richiesta di compensazione per un preteso danno derivante da condotte illecite dell’Agenzia, nonché, se necessario, della decisione del 24 maggio 2024 che respingeva il reclamo contro tale decisione. In via accessoria, chiedeva anche il risarcimento dei danni materiali e non materiali asseritamente subiti.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 maggio 2025 nella causa T‑452/24, aveva dichiarato irricevibile il ricorso. DR ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto.
Motivo di impugnazione
Il ricorrente lamentava un errore di diritto del Tribunale nella qualificazione della domanda di compensazione del 2 luglio 2023. A suo dire, tale domanda non sarebbe stata “strettamente collegata” al reclamo del 2020 contro il licenziamento, e inoltre avrebbe avuto un oggetto autonomo rispetto alla domanda di annullamento, perché fondata anche su:
- asserite violazioni del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza nel procedimento di assunzione e nell’indagine interna del 22 luglio 2019;
- asserite violazioni dei principi di equità e trasparenza connesse a una decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 9 settembre 2022;
- violazioni del regolamento (UE) 2018/1725.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui un’azione risarcitoria è irricevibile in due ipotesi: quando mira esclusivamente a rimediare alle conseguenze dell’atto impugnato con un ricorso di annullamento dichiarato irricevibile, oppure quando tende soltanto a compensare perdite retributive che non si sarebbero verificate se il ricorso di annullamento fosse stato accolto.
Nel contesto del pubblico impiego, la Corte ribadisce inoltre che una domanda di risarcimento va respinta quando è strettamente collegata a una domanda di annullamento già dichiarata irricevibile o infondata. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente rilevato che la domanda risarcitoria di DR mirava a ottenere la riparazione degli stessi danni materiali e non materiali dedotti nella procedura amministrativa sfociata nella decisione del 31 ottobre 2023 e nel successivo reclamo del 24 maggio 2024, che erano proprio gli atti contestati con il ricorso di annullamento.
La Corte precisa che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente sull’autonomia tra rimedi non è pertinente, poiché concerne il rapporto tra azione di annullamento e azione risarcitoria, non la diversa questione del collegamento tra due successive fasi amministrative. Parimenti, il richiamo a elementi fattuali come le decisioni dell’Ombudsman e dell’EDPS non consente di dimostrare un errore di diritto: tali elementi possono al più incidere sul merito della richiesta, ma non sovvertire la qualificazione giuridica operata dal Tribunale.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione come manifestamente infondata, confermando l’ordinanza del Tribunale. In applicazione delle regole sulle spese, DR è condannato a sopportare le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso a EIOPA e prima che potessero essere sostenute spese dalla controparte.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nel contenzioso di pubblico impiego UE, la domanda di risarcimento non può essere utilizzata per aggirare l’inammissibilità o l’infondatezza della domanda di annullamento quando entrambe perseguono lo stesso obiettivo e si fondano sugli stessi presupposti. La valutazione della stretta connessione tra i rimedi spetta al giudice dell’Unione e non può essere rimessa in discussione con richiami generici all’autonomia delle azioni o alla sola diversa articolazione degli illeciti dedotti.
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