Corte di giustizia, Ordinanza C-257/25
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell' 8 dicembre 2025. — B.V. contro I.J. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunalul Neamţ. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Pensione di servizio dei giudici – Base di calcolo – Mancata considerazione di un’indennità di distacco – Esclusione per ragioni legate a vincoli di eliminazione del disavanzo di bilancio – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri a ridurre la retribuzione dei giudici – Presupposti. — Causa C-257/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha risposto a un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Neamț relativo al ricalcolo della pensione di servizio di un giudice rumeno. Ha affermato che l’esclusione dell’indennità giornaliera di distacco dalla base pensionistica non viola, di per sé, il principio di indipendenza dei giudici. La misura è compatibile con il diritto dell’Unione se si inserisce in una riforma di bilancio e non compromette l’adeguatezza della retribuzione dei magistrati. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la pretesa inclusione dell’indennità non aveva una base sufficientemente chiara nel diritto nazionale.
Indipendenza dei giudici e calcolo della pensione di servizio: legittimità dell’esclusione dell’indennità giornaliera di distacco dalla base pensionistica dei magistrati rumeni
La questione giuridica
Se il principio di indipendenza dei giudici, desumibile dall’articolo 2 TUE, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, osti a che una componente salariale come l’indennità giornaliera di distacco sia esclusa dalla base di calcolo della pensione di servizio dei giudici, anche quando tale esclusione comporti una riduzione duratura del livello retributivo pensionistico e si discosti da un meccanismo di calcolo fondato su criteri oggettivi.
Principio di diritto
Il principio di indipendenza dei giudici non osta, di per sé, al rifiuto di includere un’indennità giornaliera di distacco nella base di calcolo della pensione di servizio dei giudici, anche se ciò incide in modo permanente sul livello della pensione, purché la misura si inserisca in un quadro normativo sufficientemente determinato e non comprometta l’adeguatezza complessiva della retribuzione, che deve restare idonea a preservare l’indipendenza economica e a escludere pressioni esterne indebite; nel caso concreto, la Corte rileva inoltre che il diritto all’inclusione di tale indennità non risultava fondato su una base sufficientemente certa nel diritto rumeno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 126, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 99
- Legge rumena n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei procuratori (vecchio status)
- Hotărârea Guvernului n. 1275/2005
- OUG n. 27/2006
- Legge rumena n. 303/2022 sullo status dei giudici e dei procuratori (nuovo status)
- Legge rumena n. 282/2023
Indipendenza dei giudici e base di calcolo della pensione di servizio
La pronuncia è resa in forma di ordinanza motivata nell’ambito di un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Neamț (Romania) e riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’esclusione dell’indennità giornaliera di distacco dalla base di calcolo della pensione di servizio dei giudici rumeni. Il contenzioso oppone un giudice in pensione all’Ispettorato giudiziario rumeno, che aveva rifiutato di certificare tale indennità ai fini della revisione pensionistica.
Fatti e procedimento principale
B.V. aveva svolto le funzioni di magistrato fino al 1° dicembre 2022. Dal 28 dicembre 2018 al pensionamento, in qualità di giudice ispettore presso l’Ispettorato giudiziario, aveva percepito un’indennità giornaliera di distacco pari al 2% dell’indennità di inquadramento lorda mensile, prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’OUG n. 27/2006.
Per la liquidazione della pensione di servizio, B.V. aveva chiesto il rilascio di un certificato standard che indicasse anche tale emolumento. L’Ispettorato aveva negato il rilascio sul rilievo che l’indennità non rientrava nella base di calcolo prevista dalla normativa pensionistica. Il giudice del rinvio osservava che la giurisprudenza nazionale aveva oscillato sulla natura retributiva di tale indennità e che, dal 1° gennaio 2024, la legge rumena sul nuovo status dei magistrati esclude espressamente diarie e altri diritti non permanenti dalla base di calcolo della pensione.
Quadro normativo nazionale richiamato
La Corte riepiloga le disposizioni nazionali rilevanti:
- l’articolo 82, paragrafo 1, della legge n. 303/2004 (vecchio status), che riconosceva ai giudici con almeno 25 anni di anzianità una pensione di servizio pari all’80% della base di calcolo;
- l’articolo 7 delle norme attuative del governo n. 1275/2005, che specificava che nella media dei redditi lordi degli ultimi dodici mesi rientravano l’indennità di inquadramento e le maggiorazioni permanenti o non permanenti, ma non premi, gratifiche, conguagli, restituzioni di diritti relativi ad altro periodo e altri diritti non aventi carattere retributivo;
- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’OUG n. 27/2006, che attribuiva ai giudici distaccati o delegati una diaria pari al 2% dell’indennità di inquadramento lorda mensile;
- l’articolo 211, paragrafo 41, della legge n. 303/2022 come modificata dalla legge n. 282/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, che esclude dalla base di calcolo premi, gratifiche, conguagli, rimborsi relativi a periodi diversi, diarie e altri diritti non permanenti.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici impedisce di escludere l’indennità giornaliera di distacco dalla pensione di servizio, quando tale esclusione altera un meccanismo di calcolo basato su criteri oggettivi e determina una riduzione duratura del livello retributivo dei giudici in pensione.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza recente sul rapporto tra indipendenza della magistratura e poteri nazionali in materia retributiva, in particolare le sentenze del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, e del 5 giugno 2025, Curtea de Apel București (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici).
Viene ribadito che:
- il solo coinvolgimento dei poteri legislativo ed esecutivo nella determinazione della retribuzione dei giudici non è, di per sé, contrario all’indipendenza giudiziaria;
- gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella costruzione del bilancio e nella ponderazione delle spese pubbliche;
- tuttavia, eventuali riduzioni retributive devono rispettare quattro condizioni principali: essere previste per legge e risultare oggettive, prevedibili e trasparenti; essere giustificate da un obiettivo di interesse generale, come l’eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo; essere proporzionate; essere soggette a un controllo giurisdizionale effettivo.
La Corte aggiunge che una riforma legislativa può anche modificare in via prospettica il metodo di determinazione della retribuzione dei giudici per migliorare la situazione di bilancio a lungo termine, purché il nuovo livello retributivo resti sufficiente a garantire l’indipendenza dei magistrati. Tale esigenza vale anche per i giudici in pensione, poiché la prospettiva di una pensione adeguata contribuisce a proteggerli da rischi di corruzione durante il servizio.
Nell’esame del caso concreto, la Corte osserva che né la legge sul vecchio status, né le norme attuative del 2005, né l’OUG n. 27/2006 avevano risolto espressamente la questione della natura retributiva dell’indennità di distacco. Alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali interne, il diritto a farla includere nella base pensionistica non poteva considerarsi sufficientemente fondato nel diritto rumeno.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta al rifiuto di prendere in considerazione un’indennità giornaliera di distacco ai fini del calcolo della pensione di servizio, anche se tale rifiuto deroga al meccanismo ordinario di calcolo e comporta una riduzione duratura del livello pensionistico.
Rilievo pratico per i professionisti
La pronuncia conferma che, in materia di trattamento economico dei magistrati, il diritto dell’Unione non impedisce interventi legislativi nazionali di contenimento o rimodulazione della base pensionistica, purché non si traducano in un livello retributivo incompatibile con l’indipendenza della funzione giudiziaria. Per il professionista italiano è rilevante soprattutto il metodo: la Corte non richiede l’intangibilità assoluta della retribuzione giudiziaria, ma verifica la presenza di un quadro normativo chiaro, di una finalità pubblica legittima, di proporzionalità e di adeguate garanzie contro interferenze arbitrarie.
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