Tribunale, Sentenza T-275/24
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 10 December 2025. — V4 Holding, a.s. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark V4 Financial Partners – Earlier national figurative mark V4 – Relative ground for invalidity – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-275/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra i segni V4 e V4 Financial Partners. Pur confermando che il pubblico rilevante aveva un livello di attenzione elevato e che i servizi erano identici o simili, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia sottovalutato la somiglianza tra i segni, soprattutto per la presenza dell’elemento dominante comune "v4". Ne deriva che, anche in presenza di un marchio anteriore debolmente distintivo, può sussistere un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico.
Nullità di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con un marchio nazionale anteriore: valutazione della somiglianza dei segni, del carattere distintivo del segno anteriore e del pubblico rilevante ai sensi degli articoli 8(1)(b) e 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia errato nel concludere che non sussisteva rischio di confusione tra il marchio UE figurativo contestato V4 Financial Partners e il precedente marchio figurativo slovacco V4, in particolare quanto: al pubblico rilevante e al suo livello di attenzione; alla comparazione dei servizi; alla comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni; al carattere distintivo del marchio anteriore; e all’applicazione del principio di interdipendenza nell’analisi complessiva del rischio di confusione.
Principio di diritto
Nel valutare la nullità di un marchio UE per rischio di confusione, un marchio anteriore dotato di carattere distintivo debole non esclude di per sé la confusione: occorre una valutazione globale che tenga conto della somiglianza dei servizi, della somiglianza dei segni e dell’impressione complessiva prodotta sul pubblico rilevante. Quando il segno contestato incorpora integralmente l’elemento dominante del marchio anteriore e i servizi sono identici o simili, può sussistere rischio di confusione anche per un solo segmento non trascurabile del pubblico, nonostante l’elevato livello di attenzione e il carattere distintivo solo debole del segno anteriore.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 60(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8(4) del regolamento (UE) 2017/1001
Nullità di un marchio UE figurativo per rischio di confusione con un marchio nazionale anteriore
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da V4 Holding, a.s. contro EUIPO avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso del 15 marzo 2024. La controversia concerne una domanda di nullità di un marchio UE figurativo registrato per servizi delle classi 35 e 36, in conflitto con un precedente marchio figurativo slovacco e con il segno non registrato V4.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 28 settembre 2020 V4 Holding aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE contestato, registrato a seguito di domanda del 3 gennaio 2017. La domanda si fondava, tra l’altro, sul marchio figurativo slovacco anteriore registrato il 17 agosto 2009 e sul segno non registrato V4 usato in Slovacchia. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda in base all’articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), limitando l’analisi al marchio slovacco; la commissione di ricorso ha poi accolto l’appello di V4 Financial Partners, SA e rinviato la causa alla divisione di annullamento.
Eccezione di inammissibilità relativa alla rappresentanza
EUIPO aveva sollevato dubbi sull’indipendenza del difensore della ricorrente ai sensi dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, sostenendo l’esistenza di legami con il gruppo societario della ricorrente. Il Tribunale richiama la giurisprudenza recente secondo cui la rappresentanza delle parti non privilegiate richiede un avvocato indipendente e presuppone, in via negativa, l’assenza di un rapporto di subordinazione e, in via positiva, il rispetto delle regole professionali. Nel caso concreto, dagli atti non risultano né un rapporto di lavoro tra la ricorrente e il difensore, né connessioni tali da compromettere manifestamente la sua capacità di rappresentanza; l’eccezione è quindi respinta.
Questioni sostanziali dedotte con il motivo unico
La ricorrente deduceva un unico motivo di annullamento per violazione dell’articolo 60(1)(a), in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b), del regolamento 2017/1001. Il motivo era articolato in quattro censure:
- erronea individuazione del pubblico rilevante e del relativo livello di attenzione;
- erronea comparazione dei servizi;
- errore nella valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore;
- errore nella valutazione complessiva del rischio di confusione.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è la Slovacchia e che i servizi in questione sono rivolti sia al grande pubblico sia a un pubblico professionale. Per i servizi finanziari e assicurativi, nonché per i servizi di consulenza e gestione aziendale, il livello di attenzione è elevato, poiché tali servizi incidono su interessi economici e finanziari e sono normalmente destinati a operatori professionali o comunque a utenti attentamente informati. L’argomento della ricorrente secondo cui alcuni servizi di classe 35 avrebbero richiesto un’attenzione solo media non è accolto, anche perché il marchio contestato non comprendeva i servizi di mera segreteria o office functions richiamati dalla ricorrente.
Comparazione dei servizi
Il Tribunale non rimette in discussione le valutazioni della commissione di ricorso sulla similarità dei servizi. In classe 35, diverse prestazioni del marchio contestato sono state ritenute identiche o almeno simili a quelle coperte dal marchio anteriore, perché rientranti nella categoria ampia di business management. In classe 36, i servizi del marchio contestato sono stati considerati inclusi nella categoria dei financial services del marchio anteriore, con conseguente identità.
Comparazione dei segni
Il Tribunale ritiene che l’elemento comune "v4" costituisca l’elemento dominante di entrambi i segni. Nel marchio anteriore, i semplici elementi figurativi rettangolari sono percepiti come decorativi e finalizzati a richiamare l’attenzione sull’elemento verbale. Nel marchio contestato, l’elemento "financial partners" è descrittivo e secondario, mentre "v4" occupa una posizione centrale e produce l’impressione principale del segno.
Sul piano visivo, il Tribunale considera i segni simili in misura media, perché il marchio contestato incorpora integralmente l’elemento verbale del marchio anteriore e la differenza dovuta all’aggiunta di "financial partners" non elimina la somiglianza. Sul piano fonetico, la somiglianza è ritenuta elevata per la parte del pubblico che pronuncia "v4", poiché il marchio contestato contiene integralmente la pronuncia del marchio anteriore e il termine accessorio può non essere pronunciato. Sul piano concettuale, per la parte del pubblico che riconosce il riferimento al gruppo di Visegrád, la somiglianza è almeno media; per il resto del pubblico, la commissione di ricorso aveva escluso la similarità concettuale, ma il Tribunale osserva che il comune elemento dominante conserva comunque rilevanza percettiva.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il Tribunale conferma la valutazione di carattere distintivo intrinseco debole del marchio anteriore. L’elemento "v4" è evocativo, allusivo o potenzialmente descrittivo in relazione ai servizi di cui trattasi, in quanto richiama l’area geografica del gruppo di Visegrád. Tuttavia, anche un elemento distintivo debole può restare l’elemento dominante del segno per effetto della sua posizione e della sua capacità di imprimersi nella memoria del pubblico. Il Tribunale ritiene quindi superfluo esaminare la questione dell’eventuale carattere distintivo acquisito mediante l’uso.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale rileva che la combinazione tra identità o alta similarità dei servizi, somiglianza visiva media, somiglianza fonetica elevata e somiglianza concettuale almeno media è sufficiente a generare un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante, nonostante il carattere distintivo debole del marchio anteriore e l’elevato livello di attenzione degli utenti. Il fatto che il marchio anteriore sia debole non impedisce in sé il riconoscimento del rischio di confusione quando il segno contestato riprende il suo elemento dominante.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale accoglie il motivo unico, annulla la decisione della commissione di ricorso e condanna EUIPO alle spese. Non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità degli elementi di prova relativi al carattere distintivo acquisito mediante l’uso prodotti dalla ricorrente in allegato al ricorso.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che, in materia di marchi dell’Unione, il carattere distintivo debole del marchio anteriore non esclude il rischio di confusione quando il marchio contestato ne riprende l’elemento dominante e i servizi sono identici o simili; la valutazione deve essere globale e può bastare la confusione di una parte non trascurabile del pubblico rilevante.
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