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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-274/24

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 10 December 2025. — V4 Holding, a.s. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark V4 Financial Partners – Earlier national figurative mark V4 – Relative ground for invalidity – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-274/24

Giurisprudenza europea62024TJ0274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di V4 Holding contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso la nullità del marchio "V4 Financial Partners". Pur riconoscendo il debole carattere distintivo del marchio anteriore "V4", il Tribunale ha ritenuto che l’identità o somiglianza dei servizi e la significativa somiglianza tra i segni impongano la conclusione opposta. È stata inoltre respinta l’eccezione di irricevibilità relativa all’indipendenza del difensore della ricorrente. La decisione impugnata è stata annullata e EUIPO condannato alle spese.

Marchio dell’Unione europea: annullamento della decisione della commissione di ricorso EUIPO per errata esclusione del rischio di confusione tra il segno contestato "V4 Financial Partners" e il marchio anteriore slovacco "V4".

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel concludere per l’assenza di rischio di confusione, in particolare quanto a: livello di attenzione del pubblico pertinente, confronto dei servizi, carattere distintivo del marchio anteriore, confronto visivo/fonetico/conceptuale dei segni e valutazione complessiva del rischio di confusione.

Principio di diritto

In un procedimento di nullità fondato su un diritto anteriore, un marchio anteriore dotato di debole carattere distintivo non esclude di per sé il rischio di confusione: occorre una valutazione globale che tenga conto dell’identità o somiglianza dei servizi e della somiglianza dei segni. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, per una parte non trascurabile del pubblico pertinente in Slovacchia, l’elevata somiglianza fonetica, l’analoga impressione visiva e la somiglianza concettuale tra il segno contestato e il marchio anteriore, unite all’identità o forte somiglianza dei servizi, fossero sufficienti a generare un rischio di confusione; ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorso EUIPO.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 60, paragrafo 1, lettera a)

Marchio dell’Unione europea: nullità e rischio di confusione tra "V4 Financial Partners" e il marchio anteriore "V4"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, Terza Sezione, ha esaminato una contestazione fondata su un marchio slovacco anteriore e su un segno non registrato, concentrandosi poi sul solo marchio figurativo slovacco anteriore per ragioni di economia processuale.

Fatti e procedimento amministrativo

V4 Holding, a.s. aveva chiesto a EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio figurativo dell’Unione europea registrato per servizi delle classi 35 e 36, sostenendo la sussistenza sia di un diritto anteriore slovacco figurativo sia del segno non registrato denominato V4 usato in Slovacchia. La Cancellation Division aveva accolto integralmente la domanda sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso ha invece accolto l’impugnazione del titolare del marchio contestato e ha rinviato la causa alla Cancellation Division.

Eccezione preliminare sull’ammissibilità della rappresentanza

EUIPO aveva sollevato dubbi sull’indipendenza del legale della ricorrente, ipotizzando un legame con la struttura societaria del gruppo V4. Il Tribunale ha richiamato l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto e la giurisprudenza recente, ribadendo che la rappresentanza delle parti non privilegiate esige l’assenza di un rapporto di subordinazione e, in generale, di collegamenti che pregiudichino in modo manifesto la capacità difensiva del difensore. Poiché dagli atti non emergeva alcun rapporto di lavoro né altri collegamenti tali da compromettere l’indipendenza, l’eccezione è stata respinta.

Pubblico di riferimento e grado di attenzione

Il Tribunale ha confermato che il territorio pertinente era la Slovacchia e che il pubblico di riferimento comprende sia il pubblico generale sia quello professionale. Per i servizi finanziari e assicurativi della classe 36, il livello di attenzione è stato ritenuto elevato, in quanto servizi non acquistati quotidianamente e potenzialmente incidenti su patrimoni ed asset finanziari. Anche per i servizi di consulenza aziendale, management e amministrazione della classe 35 il livello di attenzione è stato giudicato alto, trattandosi di servizi rivolti a imprese e professionisti.

Confronto dei servizi

Il Tribunale ha condiviso le valutazioni della commissione di ricorso, non contestate in concreto dalla ricorrente:

  • nella classe 35, numerosi servizi di consulenza e appalto aziendale del marchio contestato sono stati considerati identici alla categoria ampia di "business management" coperta dal marchio anteriore;
  • alcuni servizi di intermediazione e negoziazione commerciale sono stati ritenuti almeno simili in misura media;
  • i servizi di sviluppo di strategie di marketing sono stati ritenuti mediamente simili ai servizi di business management anteriori;
  • nella classe 36, i servizi del marchio contestato sono stati considerati inclusi nella categoria ampia di "financial services" del marchio anteriore e quindi identici.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto che il segno contestato contenga il medesimo elemento verbale "v4" del marchio anteriore e che l’aggiunta di "financial partners" non sia sufficiente a neutralizzare la somiglianza, anche perché tale espressione è descrittiva e poco distinta. Ne consegue una somiglianza visiva media, non bassa come ritenuto dalla commissione di ricorso.

Sul piano fonetico, il Tribunale ha osservato che il pubblico che leggerà il segno come sequenza alfanumerica pronuncerà integralmente "v4", cioè l’unico elemento verbale del marchio anteriore. Poiché il secondo elemento del segno contestato è descrittivo e può anche non essere pronunciato, la somiglianza fonetica è stata ritenuta elevata.

Sul piano concettuale, il Tribunale ha rilevato che il termine comune "v4", per una parte non trascurabile del pubblico, richiama il gruppo di Visegrád; l’espressione aggiuntiva "financial partners" non crea un contrasto concettuale decisivo perché è meramente descrittiva. La somiglianza concettuale è stata dunque considerata almeno media.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale ha confermato che il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco debole. L’elemento dominante è "v4", mentre gli elementi figurativi sono percepiti come decorativi e finalizzati ad attirare l’attenzione sul componente verbale. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non dovesse necessariamente ottenere in questa sede una pronuncia sulla pretesa distintività rafforzata acquisita mediante uso, poiché tale aspetto non era necessario per definire l’esito della controversia.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ha osservato che:

  • i servizi sono identici o quantomeno simili in misura significativa;
  • il pubblico pertinente ha un livello di attenzione elevato, ma ciò non esclude il rischio di confusione;
  • i segni presentano somiglianza visiva media, fonetica elevata e concettuale almeno media;
  • il marchio anteriore è debole, ma il carattere distintivo debole non impedisce, da solo, di ravvisare confusione.

Da ciò il Tribunale ha concluso che una parte non trascurabile del pubblico pertinente potrebbe ritenere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Ne consegue l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Dispositivo

Il Tribunale ha accolto l’unico motivo dedotto da V4 Holding, ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO del 15 marzo 2024 e ha condannato EUIPO alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

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