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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-518/24

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 10 December 2025. — Cin Valentine, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark VAL --- ACRYL – Earlier EU word mark Malacryl – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-518/24

Giurisprudenza europea62024TJ0518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Cin Valentine contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di DAW SE. Conferma che tra VAL --- ACRYL e Malacryl sussiste un rischio di confusione, nonostante la debole distintività dell’elemento comune acryl, perché i prodotti sono identici e le somiglianze complessive dei segni prevalgono sulle differenze iniziali e sui trattini. In via preliminare, dichiara anche inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda volta a ottenere direttamente la registrazione del marchio.

Nullità del marchio figurativo/verbale VAL --- ACRYL per rischio di confusione con il marchio anteriore Malacryl in un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere che esistesse un rischio di confusione tra il segno richiesto VAL --- ACRYL e il marchio anteriore Malacryl, tenuto conto della valutazione dei segni, del carattere distintivo dell’elemento comune acryl e dell’identità dei prodotti; nonché se il Tribunale potesse ordinare la registrazione del marchio richiesto.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche quando i marchi condividano un elemento comune di distintività molto debole o meramente allusivo, può sussistere rischio di confusione se, considerati globalmente, i segni presentano un grado di somiglianza visiva medio, fonetica elevata e concettuale debole, i prodotti sono identici e il marchio anteriore ha distintività normale; il Tribunale respinge inoltre la domanda di registrazione perché priva di giurisdizione per ordinare all’EUIPO il deposito/registrazione del marchio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra VAL --- ACRYL e Malacryl

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE denominativo. Il Tribunale, ottava camera, esamina se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto integrato il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente Cin Valentine, SA aveva chiesto la registrazione del segno denominativo VAL --- ACRYL per prodotti della classe 2, in particolare pitture, rivestimenti e preparazioni correlate. DAW SE, titolare del marchio anteriore Malacryl, registrato per prodotti della stessa classe, aveva proposto opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione, ma la commissione di ricorso aveva accolto l’appello di DAW SE, ritenendo che tra i segni sussistesse un rischio di confusione per il pubblico pertinente.

Domande proposte davanti al Tribunale

La ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione impugnata;
  • l’accoglimento della domanda di registrazione del marchio richiesto.

EUIPO e l’interveniente chiedevano il rigetto del ricorso.

Sulla domanda di ottenere la registrazione del marchio

Il Tribunale respinge anzitutto la seconda domanda della ricorrente per difetto di giurisdizione. Ricorda che gli organi dell’EUIPO non adottano decisioni formali di registrazione suscettibili di impugnazione e che né la commissione di ricorso né il Tribunale possono essere investiti di una domanda volta a ordinare la registrazione del marchio dell’Unione. La domanda di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non può quindi tradursi in un ordine diretto di registrazione.

Quadro normativo e criteri di valutazione

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ricorda che la probabilità di confusione comprende anche la probabilità di associazione e deve essere valutata globalmente, secondo la percezione del pubblico di riferimento, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. La valutazione presuppone condizioni cumulative: identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti.

Pubblico di riferimento e confronto dei prodotti

La commissione di ricorso aveva considerato il pubblico composto sia da consumatori finali sia da professionisti, attribuendo rilevanza al livello di attenzione più basso, e aveva individuato il territorio rilevante nell’Unione europea, con attenzione alla parte anglofona del pubblico. Tali valutazioni non sono contestate.

Quanto ai prodotti, il Tribunale conferma che essi sono identici: in entrambi i casi si tratta di pitture, rivestimenti e prodotti affini della classe 2.

Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti

La questione centrale riguarda il confronto tra VAL --- ACRYL e Malacryl. La commissione di ricorso aveva ritenuto che:

  • “val” e “mal” fossero elementi distintivi, privi di significato per il pubblico anglofono;
  • i tre trattini nel segno richiesto fossero meri segni di punteggiatura, privi di distintività;
  • “acryl” fosse altamente allusivo del termine inglese “acrylic” e quindi dotato di distintività molto limitata.

Il Tribunale conferma questa impostazione. Precisa che “acryl” non è pienamente descrittivo, ma è fortemente allusivo, perché i prodotti possono essere acrilici o contenere componenti acriliche. Le registrazioni di altri marchi contenenti “acryl” non sono considerate decisive, poiché non dimostrano di per sé la percezione del pubblico.

Somiglianza visiva

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza media. I segni condividono sette lettere su otto nella stessa sequenza, in particolare la stringa “alacryl”. Le differenze iniziali tra “v” e “m” e la presenza dei trattini nel segno richiesto non bastano a neutralizzare le somiglianze complessive. Il Tribunale sottolinea che l’elemento “acryl”, pur debolmente distintivo, non può essere ignorato del tutto nella percezione globale.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma una somiglianza elevata. I due segni presentano una struttura sillabica sostanzialmente identica e differiscono solo nel suono iniziale, rispettivamente “v” e “m”. I tre trattini non hanno alcun rilievo fonetico. Il Tribunale osserva inoltre che le sillabe iniziali “val” e “mal” sono tra loro simili anche per struttura e articolazione.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma una somiglianza debole. Nessuno dei due segni, considerato nel suo insieme, ha un significato per il pubblico anglofono; la sola evocazione dell’idea di “acrylic” incide in misura limitata, proprio perché “acryl” è allusivo del tipo di prodotti.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

La commissione di ricorso aveva attribuito al marchio anteriore una distintività intrinseca normale, dato che Malacryl non ha un significato per il pubblico pertinente e non era stato provato un carattere distintivo accresciuto. Il Tribunale conferma anche questo punto.

Nella valutazione globale, il Tribunale richiama il principio di interdipendenza: l’identità dei prodotti può compensare una somiglianza meno intensa dei segni, e viceversa. Qui, l’identità dei prodotti, la somiglianza visiva media, la somiglianza fonetica elevata e la distintività normale del marchio anteriore sono sufficienti per concludere che il pubblico potrebbe ritenere i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Rigetto degli argomenti della ricorrente

Il Tribunale respinge gli argomenti secondo cui la debole distintività di “acryl” escluderebbe il rischio di confusione. Osserva che il fatto che un elemento sia debole non lo rende irrilevante e che il segno va sempre percepito nel suo insieme. Respinge anche il richiamo alla presunta coesistenza sul mercato di numerosi marchi contenenti “acryl”, poiché la sola esistenza di registrazioni non prova l’assenza di confusione nel mercato. Parimenti, la ricorrente non ha dimostrato una coesistenza di marchi basata sull’assenza di confusione, mediante prove adeguate come sondaggi o dichiarazioni di consumatori.

Infine, il Tribunale ricorda che il titolare del marchio anteriore non rivendica un monopolio sull’elemento “acryl” in quanto tale, ma solo sulla combinazione complessiva dei segni. Tuttavia, nel caso concreto, quella combinazione è sufficientemente vicina da giustificare il divieto di registrazione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge il ricorso in toto. Condanna Cin Valentine, SA a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da DAW SE; ordina invece a EUIPO di sopportare le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’eventualità di un’udienza, che non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionediritto dei segni distintivi

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