Sentenza n. 1591/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di avvio del procedimento per la revisione e l'adeguamento dei prezzi delle forniture, con richiesta di applicazione degli indici ISTAT-FOI e di conguaglio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'ASP di Cosenza sull'istanza del 26 novembre 2024, avente a oggetto l'avvio dell'istruttoria per determinare la revisione dei prezzi delle forniture erogate in esecuzione di una convenzione Consip e di un contratto relativo a reagenti, calibratori, controlli e consumabili non previsti in convenzione. La richiesta riguardava l'adeguamento dei prezzi sulla base degli indici ISTAT-FOI per le forniture successive al 1° ottobre 2024 e il conguaglio delle differenze relative al periodo dal 23 ottobre 2021 al 30 settembre 2024. L'ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la prescrizione del diritto e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per le controversie relative alla clausola di revisione dei prezzi e ai relativi provvedimenti applicativi nei contratti a esecuzione continuata o periodica. La giurisdizione amministrativa sussiste anche quando sia controversa la spettanza della revisione o la sua quantificazione, salvo il caso in cui si tratti della mera esecuzione di clausole contrattuali che disciplinino convenzionalmente sia l'an sia il quantum della revisione. È stata ritenuta ammissibile anche l'azione avverso il silenzio, poiché il riconoscimento della revisione è mediato dall'esercizio di un potere amministrativo, con margini di discrezionalità dell'amministrazione sull'an e sul quantum. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l'ASP non ha fornito alcun riscontro all'istanza. Tale inerzia viola l'art. 2, comma 1, l. 241/1990 e i principi di buon andamento, correttezza e buona amministrazione. L'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste anche qualora l'amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il limite delle istanze manifestamente pretestuose; in tali casi è possibile adottare un provvedimento in forma semplificata. Le questioni relative alla prescrizione e all'effettiva spettanza della revisione non impediscono la decisione sul silenzio, dovendo essere esaminate dall'amministrazione nel procedimento e nel provvedimento conclusivo, eventualmente impugnabile. L'ASP è stata ordinata a pronunciarsi entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o un suo delegato, con termine di 60 giorni dall'istanza di parte e a spese dell'amministrazione. L'ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulla revisione dei prezzi degli appalti di servizi e forniture e sull'adeguamento dei prezzi degli appalti di lavori, quando il riconoscimento o la quantificazione dipendano dall'esercizio del potere amministrativo.
art. 115 d.lgs. 163/2006
È richiamato quale disciplina della revisione dei prezzi nei contratti pubblici a esecuzione continuata o periodica, cui si riferisce la domanda di adeguamento presentata dall'impresa.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità.
Massime di principio
- Le controversie sulla revisione dei prezzi di contratti pubblici di servizi e forniture rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quando si discuta dell'an della revisione sia quando si contesti il quantum riconosciuto, salvo che la controversia riguardi la mera esecuzione di clausole contrattuali che abbiano già predeterminato convenzionalmente entrambi gli elementi.
- È ammissibile l'azione avverso il silenzio in materia di revisione dei prezzi quando il riconoscimento della revisione dipenda dall'esercizio di un potere amministrativo e residui in capo all'amministrazione una sfera di discrezionalità sull'an e sul quantum della concessione.
- A fronte di una formale istanza del privato, l'amministrazione ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali ipotesi può motivare mediante un provvedimento in forma semplificata, salvo il caso di istanza manifestamente pretestuosa.
- Nel giudizio contro il silenzio, le questioni sostanziali relative alla prescrizione o alla spettanza della pretesa non eliminano l'obbligo dell'amministrazione di provvedere: tali questioni devono essere esaminate nel procedimento e nel provvedimento conclusivo, eventualmente impugnabile dall'interessato.
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