Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 581 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto legittima la cartella relativa all'imposta sulla pubblicità per il 2004. Ha dedotto: omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte dal Comune e sull'asserita necessità di emettere un nuovo ruolo e una nuova cartella dopo gli sgravi parziali; contraddittorietà della motivazione circa l'integrale accoglimento dell'appello del Comune nonostante gli sgravi; violazione dei termini di decadenza per la notifica del titolo esecutivo previsti per la riscossione coattiva dei tributi locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all'applicazione del termine decadenziale previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, e fondata anche la censura sull'omessa pronuncia riguardante il disconoscimento delle copie fotostatiche. Ha invece escluso che, dopo uno sgravio parziale, fosse necessario formare un nuovo ruolo o notificare una nuova cartella, essendo sufficiente comunicare lo sgravio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà verificare la data di definitività degli avvisi di accertamento ancora rilevanti, la tempestività della notifica della cartella del 18 marzo 2008 e gli effetti del disconoscimento della documentazione prodotta in copia. Il giudice di rinvio dovrà decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni, salvo che la legge disponga diversamente.

    La Corte ha escluso che il termine decennale di prescrizione fosse l'unico applicabile, poiché per la riscossione coattiva dei tributi locali opera uno specifico termine decadenziale.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163

    Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La disposizione si applica anche ai rapporti tributari pendenti e impone all'ente locale di notificare tempestivamente il titolo esecutivo. Per calcolare il termine occorre accertare quando l'avviso è divenuto definitivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La mancata valutazione di un'eccezione o domanda rilevante, come il disconoscimento della documentazione, può integrare omessa pronuncia.

  • Art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche [...] fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

    Il disconoscimento espresso della conformità all'originale di copie fotostatiche impone al giudice di valutare la contestazione e all'ente di fornire adeguata prova dell'autenticità e della data delle notifiche.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72

    La disciplina dei termini per la formazione del ruolo e la sua consegna al concessionario non sostituisce il distinto termine decadenziale previsto per la notifica del titolo esecutivo.

  • L. n. 156 del 2005

    È richiamata quale disciplina relativa ai termini di riscossione dei tributi erariali, alla quale il legislatore si è ispirato introducendo un analogo limite temporale per i tributi locali.

Massime di principio

  • Per i tributi locali, quando si procede alla riscossione coattiva, la tempestività della notifica del titolo esecutivo deve essere verificata secondo il termine decadenziale di legge, calcolato dalla definitività dell'avviso di accertamento, e non soltanto secondo il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • L'ente impositore deve dimostrare in modo verificabile la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo, distinguendo tra mancata impugnazione e definitività derivante da una sentenza irrevocabile.
  • Se il contribuente contesta formalmente la conformità all'originale di copie fotostatiche prodotte dall'amministrazione, il giudice deve esaminare espressamente tale contestazione e l'ente deve fornire prova idonea dei documenti e delle notifiche.
  • Uno sgravio parziale di somme già iscritte a ruolo, derivante da autotutela o da una decisione definitiva, non richiede necessariamente un nuovo ruolo o una nuova cartella: è sufficiente comunicare lo sgravio, poiché la pretesa ridotta era già compresa nel ruolo originario.
  • Quando la cartella contiene più partite contabili e alcune vengono sgravate o definitivamente escluse, la decisione giudiziale residua deve intendersi riferita soltanto alle partite ancora contestate e non all'importo originario complessivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.