Sentenza del 12/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Ici - Imu - Agevolazione ed Esenzioni - Consorzi tra enti territoriali - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa giurisprudenza ha riconosciuto l'esenzione I.C.I. esclusivamente ai soggetti che dimostrino entrambi i requisiti richiesti: la natura e l'attività istituzionale agevolabile del soggetto e l'utilizzo esclusivo dell'immobile per lo svolgimento di tale attività. In assenza anche di uno solo dei due requisiti, l'esenzione non spetta. Il testo non indica gli esiti processuali specifici delle singole controversie né identifica le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione I.C.I. prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992 ai consorzi tra enti territoriali e altri enti individualmente esenti. La Corte ha chiarito che l'esenzione non opera automaticamente per il solo fatto che il soggetto sia un consorzio composto da enti esenti, ma richiede la contemporanea presenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo. Il requisito soggettivo consiste nello svolgimento di attività assistenziale o di altra attività equiparata dalla legge; quello oggettivo consiste nella destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di tali attività.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
«consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione»
L'esenzione I.C.I. prevista per gli immobili utilizzati per attività assistenziali o equiparate si applica ai consorzi indicati dalla norma solo quando risultano integrati sia il requisito soggettivo dell'attività svolta sia il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile.
Massime di principio
- L'appartenenza a un consorzio composto da enti pubblici o da soggetti individualmente esenti non comporta automaticamente l'esenzione tributaria.
- Per ottenere l'esenzione occorre dimostrare cumulativamente il requisito soggettivo, relativo all'attività istituzionale agevolata, e il requisito oggettivo, relativo all'uso esclusivo dell'immobile per tale attività.
- L'utilizzo anche parziale dell'immobile per finalità diverse da quelle assistenziali o equiparate può impedire il riconoscimento dell'esenzione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- In caso di contestazione, il soggetto che invoca l'agevolazione deve fornire prova concreta sia della propria natura e attività sia dell'effettiva destinazione dell'immobile.
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