Sentenza del 12/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Tarsu - Agevolazioni ed esenzioni - Asserita inidoneità dell'immobile (magazzino) a produrre rifiuti - Onere probatorio - Incombe sul contribuente - Mera allegazione - Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. Il giudice ha stabilito che l'esenzione non deriva dalla mera dichiarazione del contribuente, ma richiede una prova minima e concreta delle condizioni di inutilizzabilità o inidoneità alla produzione di rifiuti. Le sole allegazioni difensive, senza documenti o elementi obiettivamente verificabili, sono state ritenute insufficienti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di non assoggettare il magazzino alla TARSU, sostenendo che fosse inutilizzato, vuoto e privo di utenze e, quindi, incapace di produrre rifiuti. Invocava il regolamento comunale, conforme all'art. 62, comma 2, del d.lgs. 507/1993. La controversia riguardava l'onere di provare, mediante elementi obiettivi o documentazione idonea, l'effettiva non utilizzabilità dell'immobile o la sua concreta inidoneità a produrre rifiuti.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il non assoggettamento alla tassa riguarda i locali che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno; tali circostanze devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
L'esenzione dalla TARSU è ammessa solo quando l'impossibilità di produrre rifiuti sia oggettiva e adeguatamente dimostrata. L'onere della prova grava sul contribuente e non è assolto mediante una semplice dichiarazione o una mera allegazione.
Massime di principio
- Chi chiede l'esenzione o la riduzione della tassa rifiuti deve dimostrare concretamente che il locale è oggettivamente inutilizzabile o non può produrre rifiuti.
- L'assenza di utenze, il mancato utilizzo dichiarato o il fatto che l'immobile sia vuoto non costituiscono, da soli, prova sufficiente dell'esenzione.
- È opportuno produrre documentazione ed elementi verificabili, come fotografie, accertamenti tecnici, certificazioni, verbali, planimetrie o altra prova dell'inagibilità o dell'impossibilità di utilizzo.
- La disciplina regolamentare comunale deve essere letta insieme alla norma statale: l'esenzione opera solo nei casi oggettivi previsti dalla legge e adeguatamente riscontrati.
- In mancanza di prova specifica, il giudice tende a confermare l'assoggettamento alla tassa.
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