Sentenza del 12/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella esattoriale - Equitalia - Notifica diretta tramite il servizio postale - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento relativo a somme IRPEF derivanti da controlli formali sulla dichiarazione Unico 2004, sostenendo la nullità della cartella per la mancata comunicazione degli esiti del controllo formale e, soprattutto, l'inesistenza della sua notificazione, eseguita direttamente da Equitalia tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ha inoltre sollevato tali eccezioni in occasione dell'impugnazione del sollecito, anziché contestare tempestivamente la cartella.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha affermato che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale della riscossione o di altro soggetto abilitato. La notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione del registro di consegna e dell'avviso di ricevimento da parte del soggetto legittimato alla ricezione. Inoltre, la cartella era stata effettivamente ritirata e conosciuta dal contribuente, con conseguente sanatoria di eventuali vizi di notifica. Le spese di lite, pari a 1.500 euro, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge (...) La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente di distinguere tra la notifica effettuata nelle forme proprie degli atti giudiziari, che richiede l'intervento dei soggetti abilitati, e la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione.
Artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001
Per la notifica postale della cartella è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione del registro di consegna e dell'avviso di ricevimento da parte della persona legittimata alla ricezione.
Art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999
Le modifiche all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 non escludono la possibilità per il concessionario di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, poiché tale modalità è distinta dalla notifica nelle forme degli atti giudiziari.
Cass. civ., sez. VI, 15 giugno 2016, n. 12351
Conferma l'orientamento secondo cui l'agente della riscossione può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 14327/2009; Cass. ord. n. 15948/2010; Cass. n. 14746/2012, n. 1091/2013 e n. 6395/2014
Le pronunce richiamate consolidano l'ammissibilità della notifica diretta della cartella tramite servizio postale e la sufficienza della consegna del plico secondo le regole postali.
Cass. n. 5898 del 24 marzo 2015
L'effettiva conoscenza dell'atto può sanare eventuali vizi della notificazione, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; non è indispensabile l'intervento di un ufficiale della riscossione.
- Occorre distinguere la notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari, soggetta a requisiti più rigorosi, dalla notifica effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Se il contribuente ha ricevuto, ritirato o comunque dimostrato di conoscere la cartella, eventuali vizi formali della notificazione possono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo.
- Le contestazioni relative alla cartella devono essere proposte tempestivamente contro la cartella stessa; non è normalmente possibile attendere un successivo sollecito o atto esecutivo, salvo che si contesti proprio l'omessa o inesistente notifica dell'atto presupposto.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella può impedire di far valere successivamente eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro l'atto originario.
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