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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Intimazione pagamento - Difetto di giurisdizione -Infrazione del codice della strada - Competenza delle CC.TT.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la controversia dovesse essere devoluta al Giudice di pace, anziché alla Commissione tributaria, poiché l’intimazione riguardava somme originate da cartelle esattoriali relative a infrazioni del Codice della strada. Le cartelle, tuttavia, non erano state impugnate tempestivamente ed erano divenute definitive. L’intimazione costituiva quindi un atto successivo di riscossione e reiterazione della richiesta di pagamento, non una nuova contestazione della sanzione.

La decisione

La Commissione tributaria ha ritenuto insussistente il difetto di giurisdizione. Sebbene l’impugnazione originaria delle cartelle relative a sanzioni stradali avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice di pace, una volta divenute definitive le cartelle e confluite le pretese nell’unica intimazione di pagamento, la controversia sull’intimazione, in quanto atto della riscossione tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. L’intimazione non riapre i termini per contestare il merito delle sanzioni ormai definite.

Norme richiamate

  • Codice della strada

    Le violazioni del Codice della strada e le relative sanzioni, quando contestate nell’atto originario, rientrano nella competenza del Giudice di pace.

  • Norme sulla giurisdizione tributaria e sugli atti della riscossione

    Le controversie relative agli atti della riscossione, come l’intimazione di pagamento, sono devolute alla giurisdizione tributaria quando l’atto impugnato è autonomamente qualificabile come atto della riscossione e le pretese sottostanti sono già divenute definitive.

Massime di principio

  • La giurisdizione va individuata principalmente in relazione all’atto concretamente impugnato, non soltanto alla natura originaria del credito.
  • Le sanzioni per violazioni del Codice della strada devono essere contestate davanti al Giudice di pace contro il verbale o la cartella, nei termini previsti; una contestazione tardiva dell’intimazione non consente normalmente di rimettere in discussione il merito della sanzione.
  • Quando la cartella non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, l’intimazione successiva ha generalmente funzione di riscossione e può rientrare nella giurisdizione tributaria.
  • La diversa competenza dell’autorità giudiziaria non dipende dal fatto che l’intimazione riproduca crediti originariamente non tributari, ma dalla natura e dalla funzione dell’atto successivamente impugnato.
  • Restano normalmente contestabili nell’ambito dell’intimazione soltanto vizi propri dell’atto o della fase successiva della riscossione, come notificazione, prescrizione eventualmente maturata dopo la definitività, calcolo dell’importo o regolarità formale.

Testo integrale

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