Sentenza del 12/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Intimazione pagamento - Difetto di giurisdizione -Infrazione del codice della strada - Competenza delle CC.TT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la controversia dovesse essere devoluta al Giudice di pace, anziché alla Commissione tributaria, poiché l’intimazione riguardava somme originate da cartelle esattoriali relative a infrazioni del Codice della strada. Le cartelle, tuttavia, non erano state impugnate tempestivamente ed erano divenute definitive. L’intimazione costituiva quindi un atto successivo di riscossione e reiterazione della richiesta di pagamento, non una nuova contestazione della sanzione.
La decisione
La Commissione tributaria ha ritenuto insussistente il difetto di giurisdizione. Sebbene l’impugnazione originaria delle cartelle relative a sanzioni stradali avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice di pace, una volta divenute definitive le cartelle e confluite le pretese nell’unica intimazione di pagamento, la controversia sull’intimazione, in quanto atto della riscossione tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. L’intimazione non riapre i termini per contestare il merito delle sanzioni ormai definite.
Norme richiamate
Codice della strada
Le violazioni del Codice della strada e le relative sanzioni, quando contestate nell’atto originario, rientrano nella competenza del Giudice di pace.
Norme sulla giurisdizione tributaria e sugli atti della riscossione
Le controversie relative agli atti della riscossione, come l’intimazione di pagamento, sono devolute alla giurisdizione tributaria quando l’atto impugnato è autonomamente qualificabile come atto della riscossione e le pretese sottostanti sono già divenute definitive.
Massime di principio
- La giurisdizione va individuata principalmente in relazione all’atto concretamente impugnato, non soltanto alla natura originaria del credito.
- Le sanzioni per violazioni del Codice della strada devono essere contestate davanti al Giudice di pace contro il verbale o la cartella, nei termini previsti; una contestazione tardiva dell’intimazione non consente normalmente di rimettere in discussione il merito della sanzione.
- Quando la cartella non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, l’intimazione successiva ha generalmente funzione di riscossione e può rientrare nella giurisdizione tributaria.
- La diversa competenza dell’autorità giudiziaria non dipende dal fatto che l’intimazione riproduca crediti originariamente non tributari, ma dalla natura e dalla funzione dell’atto successivamente impugnato.
- Restano normalmente contestabili nell’ambito dell’intimazione soltanto vizi propri dell’atto o della fase successiva della riscossione, come notificazione, prescrizione eventualmente maturata dopo la definitività, calcolo dell’importo o regolarità formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2017Sentenza del 12/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 12 gen 2017Sentenza del 12/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 gen 2017Sentenza del 12/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 gen 2017Sentenza del 12/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 gen 2017Sentenza del 12/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 gen 2017Sentenza del 12/01/2017 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →