Sentenza del 12/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Tares - Agevolazioni ed esenzioni - Asserita inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti - Presupposto impositivo - E' sufficiente che l'immobile sia "suscettibile" di produzione rifiuti - Prova contraria - Incombe sul contribuente - Mera asserzione - Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'applicazione della Tares e chiedeva l'esenzione, sostenendo che il magazzino fosse inidoneo a produrre rifiuti perché inutilizzato, tenuto vuoto e privo di utenze. Il regolamento comunale, conforme all'art. 14 del D.L. 201/2011, prevedeva però l'assoggettamento degli immobili suscettibili di produrre rifiuti e richiedeva una denuncia e idonea documentazione per ottenere l'esenzione.
La decisione
La pretesa di esenzione non è stata accolta. Ai fini della Tares è sufficiente che l'immobile sia astrattamente idoneo o suscettibile di produrre rifiuti; non è necessario dimostrare la produzione effettiva di rifiuti. Spettava al contribuente fornire la prova contraria dell'inidoneità, mediante elementi concreti e documentazione adeguata. La mera asserzione che il magazzino fosse inutilizzato, vuoto e privo di utenze è stata ritenuta insufficiente.
Norme richiamate
Art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 214/2011
immobili "suscettibili di produrre rifiuti"
Il presupposto della Tares è collegato alla mera suscettibilità dell'immobile di produrre rifiuti, non alla prova della produzione effettiva.
Regolamento comunale Tares
Il regolamento può disciplinare esenzioni e riduzioni richiedendo denuncia e idonea documentazione, in linea con i principi già applicati alla Tarsu.
Orientamento consolidato della Corte di cassazione in materia di Tarsu/Tares
L'assoggettamento al tributo dipende dall'idoneità dei locali a produrre rifiuti; l'esclusione richiede una prova concreta dell'oggettiva inutilizzabilità o inidoneità.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione Tares non basta affermare che un immobile è inutilizzato o privo di utenze: occorre dimostrare con elementi oggettivi che non sia concretamente o astrattamente idoneo a produrre rifiuti.
- L'assenza di utenze, l'inutilizzo di fatto o il mancato conferimento di rifiuti costituiscono, di regola, indizi non decisivi e devono essere accompagnati da documentazione idonea.
- L'onere della prova dell'inidoneità dei locali grava sul contribuente che richiede l'esenzione o la riduzione.
- È necessario rispettare gli obblighi procedurali previsti dal regolamento comunale, inclusa la denuncia tempestiva e la produzione della documentazione richiesta.
- In caso di dubbio, la verifica deve concentrarsi sulla suscettibilità dell'immobile a produrre rifiuti, non sulla quantità effettivamente prodotta.
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