Sentenza del 12/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Irap - Raddoppio dei termini (in base alla disciplina ratione temporis vigente) - Applicabilità alle sole imposte sui redditi ed all'Iva - Esclusione - Si applica anche all'Irap - Ragioni - Rinvio alle medesime regole procedurali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il raddoppio dei termini previsto dall’art. 5 del d.lgs. 74/2009 non fosse applicabile all’IRAP, poiché la norma non menzionava espressamente tale imposta e si riferiva alle imposte sui redditi e all’IVA. La contestazione riguardava anche la tempestività della comunicazione della notizia di reato da parte della Guardia di finanza.
La decisione
Il Collegio ha respinto la tesi del contribuente. Ha ritenuto applicabile all’IRAP, in base alla disciplina ratione temporis vigente, il raddoppio dei termini di accertamento, poiché per l’accertamento dell’IRAP il legislatore rinvia alle regole procedurali previste per le imposte dirette e per l’IVA. Nel caso concreto, la Guardia di finanza aveva trasmesso la comunicazione della notizia di reato prima della scadenza del termine ordinario, rendendo quindi applicabile il termine raddoppiato.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 74/2009
La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, pur senza un espresso riferimento all’IRAP, è stata ritenuta applicabile anche a tale imposta quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina vigente ratione temporis.
Norme procedurali in materia di imposte sui redditi e IVA applicabili all’IRAP
Il rinvio legislativo alle regole procedurali previste per le imposte dirette e per l’IVA consente di estendere all’IRAP anche il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- L’assenza di un espresso richiamo all’IRAP in una norma sui termini di accertamento non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina, se la normativa sull’IRAP rinvia alle regole procedurali delle imposte sui redditi e dell’IVA.
- Per verificare la validità del raddoppio dei termini occorre applicare la disciplina vigente nel periodo d’imposta interessato, secondo il principio ratione temporis.
- La comunicazione della notizia di reato deve essere trasmessa prima della scadenza del termine ordinario di accertamento; in caso contrario, il termine raddoppiato non può essere utilizzato.
- In situazioni analoghe è necessario verificare congiuntamente il reato tributario ipotizzato, la disciplina temporalmente applicabile e la data esatta di trasmissione della comunicazione della notizia di reato.
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