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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-717/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020. — X. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep te Gent. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeo – Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni. — Causa C-717/18

Giurisprudenza europea62018CJ0717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito quale versione della legge penale dello Stato membro emittente debba essere usata per verificare la soglia dei tre anni prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. Ha stabilito che conta la legge applicabile ai fatti, non quella vigente alla data di emissione del mandato, anche se nel frattempo la pena è stata inasprita. La soluzione tutela coerenza sistematica, rapidità della consegna e certezza del diritto.

Mandato d'arresto europeo: per verificare la soglia dei tre anni dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 va considerata la legge dello Stato membro emittente applicabile ai fatti, non quella vigente alla data di emissione del mandato.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba verificare il superamento della soglia della pena massima non inferiore a tre anni facendo riferimento alla legge penale dello Stato membro emittente vigente al momento dei fatti oppure a quella vigente al momento di emissione del mandato d'arresto europeo, anche quando quest'ultima ha inasprito la pena rispetto alla legge applicabile ai fatti.

Principio di diritto

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, per stabilire se un reato rientri tra quelli dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 e quindi sia eseguibile senza controllo della doppia incriminazione, deve prendere in considerazione la legge penale dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento principale; non rileva la versione successiva vigente alla data di emissione del mandato, anche se ha elevato la pena massima. La Corte fonda tale soluzione sul testo dell'articolo 2, sul contesto degli articoli 8 e 17 della decisione quadro, sulla necessità di coerenza con l'articolo 2, paragrafo 1, e sui principi di rapidità, certezza del diritto e prevedibilità della procedura di consegna.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1, paragrafo 2, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 5, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera f), decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 17, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d'arresto europeo e soglia dei tre anni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'hof van beroep te Gent nell'ambito dell'esecuzione in Belgio di un mandato d'arresto europeo emesso dall'Audiencia Nacional spagnola nei confronti di X. Il nodo interpretativo concerne l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI e la versione della legge penale dello Stato membro emittente da assumere per verificare se il reato rientri tra quelli sottratti al controllo della doppia incriminazione.

Fatti e procedimento principale

X era stato condannato in Spagna, con sentenza del 21 febbraio 2017 divenuta definitiva, per fatti commessi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, qualificati come apologia del terrorismo e umiliazione delle vittime ai sensi dell'articolo 578 del codice penale spagnolo nel testo vigente al momento dei fatti. In quella versione, il reato era punito con una pena detentiva massima di due anni; dopo una modifica del 30 marzo 2015, la pena massima è stata elevata a tre anni.

Poiché X si era trasferito in Belgio, l'autorità giudiziaria spagnola ha emesso un mandato d'arresto europeo il 25 maggio 2018 e un mandato complementare il 27 giugno 2018 per il reato di "terrorismo" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro. Il giudice belga di primo grado ha ritenuto di dover considerare la versione della legge vigente al momento dei fatti, ha escluso il superamento della soglia dei tre anni e ha rifiutato l'esecuzione del mandato complementare. In appello, il giudice del rinvio ha dubitato della correttezza di tale approccio.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se per verificare la soglia della pena massima non inferiore a tre anni prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba riferirsi:

  • alla legge dello Stato membro emittente applicabile al momento dei fatti;
  • oppure alla legge vigente alla data di emissione del mandato d'arresto europeo;
  • e se quest'ultima soluzione valga anche quando la modifica normativa abbia inasprito la pena rispetto alla disciplina vigente ai fatti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 5 e 6 della decisione quadro 2002/584, relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e al principio di riconoscimento reciproco;
  • l'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, che disciplina il campo di applicazione del mandato d'arresto europeo, la lista dei reati esentati dal controllo di doppia incriminazione e l'eventuale subordinazione della consegna per gli altri reati;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), relativo al contenuto del mandato d'arresto europeo;
  • l'articolo 17, paragrafo 1, che impone il trattamento e l'esecuzione con la massima urgenza;
  • il modello allegato alla decisione quadro, in particolare le rubriche c) ed e).

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l'articolo 2, paragrafo 2, si riferisce ai reati definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti con pena massima pari o superiore a tre anni, ma non specifica quale versione di tale legge debba essere presa in considerazione se essa è stata modificata nel tempo.

Esclude che il solo uso dell'indicativo presente nella disposizione consenta di privilegiare la legge vigente al momento dell'emissione del mandato. Tale forma verbale, infatti, serve a esprimere il carattere obbligatorio della norma e la disposizione opera sia per mandati emessi ai fini dell'azione penale sia per quelli emessi ai fini dell'esecuzione di una condanna.

Sul piano sistematico, la Corte richiama l'articolo 2, paragrafo 1, che per i mandati emessi ai fini dell'esecuzione di una condanna rinvia alla pena concretamente inflitta secondo la legge applicabile ai fatti, non a una pena ipotetica più severa introdotta successivamente. Per ragioni di coerenza interna, la stessa logica deve valere per l'articolo 2, paragrafo 2.

Decisivo è anche l'articolo 8 e il modello allegato: il mandato deve contenere dati concreti sul procedimento, compresa la durata massima della pena prevista e, se del caso, la pena inflitta. Inoltre, la rubrica e) del modello richiede la descrizione delle circostanze del reato, confermando che il mandato si fonda sul quadro fattuale e normativo applicabile ai fatti oggetto del procedimento.

La Corte sottolinea poi che la soluzione coerente con la finalità della decisione quadro è quella che consente una verifica rapida da parte dell'autorità di esecuzione, in linea con l'articolo 17, e che evita difficoltà nell'individuare versioni normative successive, in ossequio alla certezza del diritto e alla prevedibilità. Al contrario, riferirsi alla legge vigente alla data del mandato potrebbe consentire mutamenti legislativi successivi che alterano retroattivamente l'ambito di operatività dell'articolo 2, paragrafo 2.

Infine, la Corte precisa che, se il reato non rientra nell'articolo 2, paragrafo 2, ciò non implica automaticamente il rifiuto della consegna: l'autorità di esecuzione deve allora verificare se ricorrano i presupposti dell'articolo 2, paragrafo 4, in tema di doppia incriminazione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nel cui ambito è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

Principio affermato

La soglia dei tre anni prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, va verificata con riferimento alla disciplina penale vigente nello Stato membro emittente al momento dei fatti, non alla legge successivamente in vigore alla data di emissione del mandato, anche se più severa. La modifica successiva della pena non può ampliare retroattivamente l'ambito dei reati per i quali la consegna avviene senza controllo della doppia incriminazione.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocodoppia incriminazioneestradizione e consegna tra stati membri

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