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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-655/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 marzo 2020. — Teritorialna direktsia «Severna morska» kam Agentsia Mitnitsi contro «Schenker» EOOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sottrazione alla vigilanza doganale – Furto di merci vincolate al regime di deposito doganale – Articolo 242 – Responsabile della sottrazione – Titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale – Sanzione per violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Obbligo di pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci mancanti – Cumulo con una sanzione pecuniaria – Proporzionalità. — Causa C-655/18

Giurisprudenza europea62018CJ0655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il furto di merci in deposito doganale integra una sottrazione alla vigilanza doganale e che il titolare dell’autorizzazione può essere sanzionato con un’ammenda nazionale, purché questa sia appropriata. Tuttavia, è incompatibile con l’articolo 42 del codice doganale dell’Unione una normativa che, oltre all’ammenda, imponga anche il pagamento del valore delle merci mancanti. La pronuncia ribadisce che le sanzioni doganali nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, ma non eccedere quanto necessario.

Sottrazione alla vigilanza doganale di merci in deposito doganale: responsabilità del titolare dell’autorizzazione e limiti delle sanzioni nazionali, in particolare sul cumulo tra ammenda e pagamento del valore delle merci.

La questione giuridica

Se il furto di merci vincolate al regime di deposito doganale integri una sottrazione alla vigilanza doganale imputabile al titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale ai sensi dell’articolo 242, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; e se l’articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento osti a una normativa nazionale che, oltre a una sanzione pecuniaria, impone al titolare anche il pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci sottratte.

Principio di diritto

Il furto di merci vincolate al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione alla vigilanza doganale; il titolare dell’autorizzazione per il deposito doganale ne risponde in modo oggettivo, indipendentemente dal proprio comportamento o da quello di terzi. Il regolamento (UE) n. 952/2013 non osta quindi a una sanzione pecuniaria nazionale per tale violazione, ma osta a una disciplina che, oltre alla sanzione pecuniaria, imponga al titolare il pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci sottratte, poiché tale ulteriore importo è una sanzione sproporzionata e non una misura di rimozione ai sensi dell’articolo 198 del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 42 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 198 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 242 del regolamento (UE) n. 952/2013

Sottrazione alla vigilanza doganale di merci in deposito doganale e sanzioni nazionali

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale proposto dall’Administrativen sad Varna, è stata chiamata a interpretare il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in una controversia relativa al furto di un container contenente merci vincolate al regime di deposito doganale. La questione centrale riguardava sia la qualificazione del furto come sottrazione alla vigilanza doganale, sia la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che cumula una sanzione pecuniaria con il pagamento del controvalore delle merci mancanti.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, merci dichiarate in regime di deposito doganale dovevano essere trasportate in un deposito autorizzato gestito da Schenker EOOD. Durante il trasporto, uno dei container fu rubato insieme al veicolo che lo trasportava e le merci non giunsero al deposito. A seguito di controllo, l’autorità doganale bulgara contestò a Schenker una violazione dell’articolo 234a, paragrafo 1, della legge doganale bulgara e le irrogò:

  • una sanzione pecuniaria pari a BGN 23 826,06;
  • un ulteriore obbligo di pagamento di pari importo, corrispondente al valore delle merci mancanti.

Il giudice di primo grado aveva annullato la decisione, ritenendo il furto un evento di forza maggiore. L’autorità doganale propose ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Questioni pregiudiziali

Il giudice bulgaro ha sottoposto due questioni principali:

  • se il furto di merci in regime di deposito doganale costituisca una sottrazione alla vigilanza doganale che può comportare una sanzione pecuniaria a carico del titolare dell’autorizzazione;
  • se l’obbligo di pagare il valore delle merci sottratte costituisca una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 952/2013 e se sia compatibile con i requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività, specie quando si cumula con una sanzione pecuniaria.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 42 del regolamento (UE) n. 952/2013, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le violazioni della normativa doganale, sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
  • l’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del medesimo regolamento, relativo all’obbligazione doganale sorta per inosservanza;
  • l’articolo 198, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, relativo alle misure per rimuovere le merci sottratte alla vigilanza doganale e al costo di tali misure;
  • l’articolo 242, paragrafo 1, che pone a carico del titolare dell’autorizzazione e del titolare del regime la responsabilità di garantire che le merci in deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale.

Ragionamento della Corte: prima questione

La Corte ribadisce che la nozione di sottrazione alla vigilanza doganale è ampia e comprende qualsiasi azione od omissione che impedisca, anche solo temporaneamente, all’autorità doganale di accedere alle merci e di esercitare i controlli previsti. In particolare, il furto di merci sottoposte a un regime doganale sospensivo rientra in tale nozione.

Quanto alla responsabilità, la Corte osserva che l’articolo 242, paragrafo 1, lettera a), attribuisce al titolare dell’autorizzazione la responsabilità di assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale. Tale responsabilità ha carattere oggettivo ed è indipendente dal comportamento del titolare e da quello di terzi. Ne consegue che, in caso di furto di merci in deposito doganale, il regolamento non osta a che il diritto nazionale preveda una sanzione pecuniaria appropriata a carico del titolare dell’autorizzazione.

Ragionamento della Corte: seconda questione

La Corte respinge l’argomento secondo cui il pagamento del valore delle merci costituirebbe una misura di rimozione ai sensi dell’articolo 198 del regolamento n. 952/2013. Tale disposizione riguarda le misure da adottare per rimuovere merci di cui sia stata accertata la presenza fisica, mentre il pagamento del controvalore non è una misura di rimozione ma una vera e propria sanzione.

Su tale base, la Corte qualifica come sanzione l’obbligo di pagare, oltre alla sanzione pecuniaria, un importo corrispondente al valore delle merci sottratte alla vigilanza doganale. Tale sanzione, secondo la Corte, eccede quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e risulta sproporzionata, anche se cumulata con l’ammenda già prevista dal diritto nazionale. La Corte sottolinea inoltre che l’articolo 42 del regolamento consente agli Stati membri di scegliere le sanzioni, ma solo entro i limiti dei principi di proporzionalità, effettività e dissuasività.

Dispositivo

La Corte ha quindi statuito che:

  • il regolamento (UE) n. 952/2013 non osta a una normativa nazionale che, in caso di furto di merci vincolate al regime di deposito doganale, irroghi al titolare dell’autorizzazione una sanzione pecuniaria appropriata;
  • l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento osta invece a una normativa nazionale che, oltre alla sanzione pecuniaria, imponga al medesimo titolare il pagamento di un importo corrispondente al valore delle merci sottratte.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • il furto di merci in deposito doganale integra sottrazione alla vigilanza doganale;
  • il titolare dell’autorizzazione risponde oggettivamente della custodia doganale;
  • gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative per le violazioni doganali, ma tali sanzioni devono restare proporzionate;
  • il pagamento del valore delle merci mancanti, se aggiuntivo rispetto all’ammenda, non può essere giustificato come misura di rimozione e viola l’articolo 42 del codice doganale dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledeposito doganalesottrazione alla vigilanza doganalesanzioni amministrative doganaliproporzionalità

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