Corte di giustizia, Sentenza C-125/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020. — Marc Gómez del Moral Guasch contro Bankia SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa – Inserimento unilaterale di una tale clausola da parte del professionista – Controllo da parte del giudice nazionale relativo all’obbligo di trasparenza – Conseguenze dell’accertamento del carattere abusivo della clausola. — Causa C-125/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione ha chiarito l’applicazione della direttiva 93/13 a una clausola di mutuo ipotecario indicizzata all’IRPH delle casse di risparmio spagnole. Ha escluso l’inapplicabilità automatica della direttiva per il solo fatto che l’indice sia regolamentato, e ha ribadito che il giudice deve controllare la trasparenza sostanziale della clausola. Ha inoltre precisato quando, in caso di abusività, è consentita la sostituzione della clausola con un indice legale suppletivo per evitare effetti più dannosi per il consumatore.
Clausola di un mutuo ipotecario indicizzata all’IRPH: applicabilità della direttiva 93/13, controllo di trasparenza e conseguenze della declaratoria di abusività
La questione giuridica
1) Se una clausola di mutuo ipotecario che rinvia a un indice di riferimento ufficiale previsto dalla normativa nazionale sia esclusa dall’ambito della direttiva 93/13 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, quando l’utilizzo dell’indice non è imposto in modo imperativo né applicato in via suppletiva. 2) Se il giudice nazionale debba controllare la trasparenza della clausola vertente sull’oggetto principale anche se l’articolo 4, paragrafo 2, non è stato trasposto nel diritto interno; e, in particolare, quali informazioni siano necessarie per il consumatore per comprendere il funzionamento dell’IRPH e l’andamento storico dell’indice. 3) Quali conseguenze seguano all’eventuale nullità della clausola: sostituzione con un indice legale o soppressione totale degli interessi.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che una clausola di mutuo ipotecario che rinvia a un indice ufficiale nazionale non è sottratta alla direttiva 93/13 se la normativa non impone in modo imperativo né applica in via suppletiva tale indice; il giudice nazionale deve sempre verificare la chiarezza e comprensibilità della clausola, anche se lo Stato non ha trasposto l’articolo 4, paragrafo 2, e tale trasparenza richiede che il consumatore medio possa comprendere il funzionamento concreto dell’indice e valutare le conseguenze economiche della clausola. In caso di abusività, il contratto può essere mantenuto sostituendo la clausola con un indice legale suppletivo solo se, senza tale sostituzione, il mutuo non potrebbe sopravvivere e l’annullamento integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
- Allegato della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1303 del Código Civil
- Circular 8/1990 del Banco de España
- Orden del Ministerio de la Presidencia del 5 maggio 1994
- Real Decreto Legislativo 1/2007
- Orden EHA/2899/2011
- Ley 14/2013
Clausola IRPH in un mutuo ipotecario e tutela del consumatore
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona in una controversia tra un mutuatario consumatore e Bankia SA relativa a una clausola di tasso variabile in un mutuo ipotecario. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive, con particolare attenzione all’indice di riferimento IRPH delle casse di risparmio spagnole e al controllo di trasparenza.
Fatti e procedimento principale
Nel 2001 il sig. Gómez del Moral Guasch ha stipulato un mutuo ipotecario con il dante causa di Bankia SA per finanziare l’acquisto di un’abitazione. Il contratto prevedeva, al punto 3 bis, che il tasso di interesse variabile fosse calcolato in base all’IRPH delle casse di risparmio spagnole, con arrotondamento per eccesso e maggiorazione di 0,25 punti percentuali.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della clausola per asserito carattere abusivo. Il giudice del rinvio ha rilevato che l’indice IRPH risultava meno favorevole dell’Euribor e si è interrogato sulla sua qualificazione ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sul contenuto dell’obbligo di trasparenza e sulle conseguenze dell’eventuale nullità della clausola.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 93/13/CEE, specialmente gli articoli 1, paragrafo 2, 4, paragrafi 1 e 2, 5, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8;
- l’allegato alla direttiva 93/13;
- l’articolo 267 TFUE.
Sul versante nazionale sono richiamati, tra gli altri:
- l’articolo 1303 del Código Civil;
- la circolare n. 8/1990 del Banco de España;
- il decreto del 5 maggio 1994 sulla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari;
- il Real Decreto Legislativo 1/2007;
- l’Orden EHA/2899/2011;
- la Ley 14/2013, che prevede un indice sostitutivo per gli indici soppressi.
Prima questione: ambito di applicazione della direttiva 93/13
La Corte interpreta restrittivamente l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che esclude dall’ambito della direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative. Tale esclusione opera solo se la clausola riproduce una norma obbligatoria, applicabile indipendentemente dalla volontà delle parti, oppure una norma suppletiva applicabile in assenza di diverso accordo.
Nel caso di specie, la normativa spagnola non imponeva l’uso dell’IRPH come indice obbligatorio nei mutui ipotecari, ma si limitava a disciplinare le condizioni per l’utilizzo di determinati indici ufficiali. Ne consegue che la clausola contrattuale che richiama l’IRPH rientra nell’ambito della direttiva 93/13.
Seconda questione: controllo di trasparenza e obbligo informativo
La Corte ricorda che il sistema della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di debolezza del consumatore e impone un controllo giurisdizionale delle clausole non negoziate individualmente. L’articolo 4, paragrafo 2, consente agli Stati membri di escludere dal sindacato di abusività le clausole sull’oggetto principale del contratto solo se formulate in modo chiaro e comprensibile, ma l’obbligo di trasparenza discende comunque dall’articolo 5 della direttiva.
Di conseguenza, anche se l’articolo 4, paragrafo 2, non fosse stato trasposto nell’ordinamento spagnolo, il giudice nazionale deve verificare che la clausola sia chiara e comprensibile. La Corte specifica che la trasparenza non è solo formale o grammaticale: il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve poter comprendere il funzionamento concreto del meccanismo di calcolo e stimare le conseguenze economiche, anche potenzialmente significative, sull’operazione finanziaria.
Ai fini di tale verifica sono particolarmente rilevanti:
- la pubblicazione del metodo di calcolo dell’indice, che ne renda accessibili gli elementi essenziali;
- la comunicazione dell’andamento storico dell’indice, utile a valutare il costo del mutuo e a confrontarlo con altre formule, come l’Euribor.
Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto se Bankia abbia rispettato gli obblighi informativi previsti dal diritto nazionale.
Terza questione: conseguenze della nullità della clausola abusiva
La Corte ribadisce il principio secondo cui il giudice nazionale deve espungere la clausola abusiva senza poterne, di regola, modificare il contenuto. Tuttavia, la sostituzione con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva è ammessa quando il contratto non possa sopravvivere senza la clausola e l’annullamento integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
Applicando tale principio, la Corte afferma che il giudice nazionale può sostituire l’indice IRPH con un indice legale previsto in via suppletiva dal diritto spagnolo, se tale indice sia effettivamente applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti e se la soppressione della clausola renderebbe il mutuo insostenibile o comunque eccessivamente dannoso per il consumatore. Non è invece imposto, in astratto, né il mantenimento del contratto senza interessi né una rinegoziazione giudiziale della clausola.
Dispositivo e principi affermati
La Corte conclude che:
- la clausola indicizzata all’IRPH non è esclusa automaticamente dalla direttiva 93/13 solo perché rinvia a un indice regolamentato;
- il giudice nazionale deve verificare la trasparenza sostanziale della clausola anche se l’articolo 4, paragrafo 2, non è stato trasposto;
- la trasparenza richiede una comprensione reale del meccanismo di calcolo e delle conseguenze economiche;
- in caso di nullità, la clausola può essere sostituita da un indice legale suppletivo solo per evitare conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il consumatore.
La sentenza è di rilievo pratico per i mutui ipotecari indicizzati a parametri ufficiali e per il contenzioso bancario sulle clausole di interesse variabile, perché chiarisce il perimetro del sindacato di abusività e le possibili tecniche di conservazione del contratto.
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