Corte di giustizia, Sentenza C-482/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020. — Google Ireland Limited contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni – Disposizioni tributarie – Imposta relativa alle attività pubblicitarie e basata sul fatturato – Obblighi inerenti alla registrazione presso l’amministrazione tributaria – Principio di non discriminazione – Sanzioni pecuniarie – Principio di proporzionalità. — Causa C-482/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha distinto tra l’obbligo dichiarativo e il regime sanzionatorio. Ha ritenuto compatibile con l’articolo 56 TFUE l’obbligo imposto ai prestatori non residenti di registrarsi ai fini dell’imposta sulla pubblicità, poiché si tratta di una formalità amministrativa non più gravosa, in sé, rispetto agli oneri gravanti sui soggetti già registrati in Ungheria. Invece ha dichiarato contrario all’articolo 56 TFUE il sistema di sanzioni pecuniarie, perché eccessivo, automatico e fortemente più severo rispetto a quello applicabile ai prestatori stabiliti in Ungheria. Le questioni sulla Carta non sono state esaminate, poiché la risposta sul Trattato era già decisiva.
Libera prestazione dei servizi e imposta ungherese sulla pubblicità: l’articolo 56 TFUE non osta all’obbligo dichiarativo per i prestatori non residenti, ma osta al regime sanzionatorio sproporzionato e discriminatorio per la mancata registrazione.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi, se l’articolo 56 TFUE, il principio di non discriminazione e, in relazione alle garanzie procedurali, gli articoli 41 e 47 della Carta ostassero: all’obbligo dichiarativo imposto ai prestatori di servizi pubblicitari non stabiliti in Ungheria; al regime di sanzioni pecuniarie giornaliere, triplicate e cumulabili fino a 1 miliardo di HUF per omessa registrazione; alla disparità rispetto ai prestatori stabiliti in Ungheria, assoggettati a un regime sanzionatorio molto meno gravoso; e alle limitazioni del ricorso giurisdizionale (solo prova documentale, senza udienza).
Principio di diritto
L’articolo 56 TFUE non vieta a uno Stato membro di imporre ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro un obbligo dichiarativo funzionale all’applicazione di un’imposta sulla pubblicità, se i prestatori stabiliti nello Stato di imposizione sono dispensati solo perché già soggetti ad altri obblighi fiscali equivalenti. Tuttavia, lo stesso articolo osta a un regime sanzionatorio che, per la mancata registrazione dei non residenti, prevede in pochi giorni sanzioni progressive e triplicate fino a importi milionari, senza adeguato termine per adempiere, senza contraddittorio effettivo e senza valutazione della gravità dell’infrazione, quando per i residenti esiste un sistema molto meno oneroso: tale regime costituisce una restrizione sproporzionata e ingiustificata alla libera prestazione dei servizi.
Norme richiamate
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Legge ungherese n. XXII del 2014 relativa all’imposta sulla pubblicità
- Legge ungherese n. XCII del 2003 sul sistema tributario
Imposta ungherese sulla pubblicità e sanzioni per omessa registrazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest) in una controversia tra Google Ireland Limited e l’amministrazione tributaria ungherese. Il tema centrale è la compatibilità con la libera prestazione dei servizi di un obbligo dichiarativo e del connesso regime sanzionatorio previsto dalla legge ungherese sull’imposta sulla pubblicità.
Fatti e procedimento principale
Google Ireland, società stabilita in Irlanda, svolgeva attività di diffusione di pubblicità in Internet soggetta all’imposta ungherese sulla pubblicità. L’amministrazione tributaria ha accertato che la società non si era registrata entro 15 giorni dall’inizio dell’attività imponibile, come richiesto dall’articolo 7/B, paragrafo 1, della legge sull’imposta sulla pubblicità.
A seguito di tale omissione, l’amministrazione ha irrogato:
- una prima sanzione pecuniaria di 10 milioni di HUF;
- quattro successive sanzioni, ciascuna pari al triplo della precedente, in applicazione dell’articolo 7/B, paragrafo 3;
- fino a raggiungere il limite complessivo massimo di 1 miliardo di HUF previsto dall’articolo 7/D.
Google Ireland ha impugnato tali decisioni sostenendo che il sistema fosse discriminatorio e sproporzionato, oltre che lesivo delle garanzie procedurali della Carta.
Normativa nazionale rilevante
La legge ungherese sull’imposta sulla pubblicità prevede che:
- gli annunci pubblicitari su Internet in lingua ungherese o su siti prevalentemente ungheresi siano soggetti all’imposta;
- il soggetto passivo sia chi pubblica gli annunci, indipendentemente dal luogo di stabilimento;
- chi non è già registrato presso l’amministrazione tributaria ungherese debba registrarsi entro 15 giorni dall’avvio dell’attività;
- in caso di mancata registrazione, possano essere irrogate sanzioni pecuniarie giornaliere, con importo triplicato a ogni reiterazione;
- il totale delle sanzioni possa arrivare a 1 miliardo di HUF.
La legge sul sistema tributario ungherese prevede invece, per i soggetti residenti, un regime ordinario di registrazione e una disciplina sanzionatoria molto meno severa per analoghi inadempimenti.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 56 TFUE e il principio di non discriminazione ostassero a:
- un obbligo dichiarativo imposto solo ai prestatori di servizi non stabiliti in Ungheria;
- sanzioni cumulative, crescenti e molto elevate per l’omessa registrazione;
- una differenza di trattamento rispetto ai prestatori stabiliti in Ungheria, che si registrano automaticamente;
- un sistema di tutela giurisdizionale che, per i non residenti, limita il processo alla prova documentale e senza udienza.
Ha inoltre evocato gli articoli 41 e 47 della Carta, in particolare con riferimento al diritto a una buona amministrazione, al contraddittorio e al ricorso effettivo.
Ragionamento della Corte sull’obbligo dichiarativo
La Corte ha anzitutto chiarito che l’articolo 56 TFUE vieta le misure che rendono più difficile la prestazione transfrontaliera di servizi rispetto a quella interna. Tuttavia, un obbligo dichiarativo che abbia la sola funzione di consentire all’amministrazione di identificare i soggetti passivi non costituisce, di per sé, una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
La Corte ha osservato che:
- l’obbligo di registrazione non impedisce l’esercizio dell’attività pubblicitaria in Ungheria;
- esso riguarda i prestatori non già registrati per altre imposte;
- i prestatori stabiliti in Ungheria risultano esonerati solo perché la loro registrazione fiscale avviene automaticamente con altre formalità equivalenti;
- non emerge alcun onere amministrativo aggiuntivo specificamente imposto ai non residenti rispetto ai residenti.
Perciò, l’articolo 56 TFUE non osta all’obbligo dichiarativo in sé.
Ragionamento della Corte sul regime sanzionatorio
Diversa è stata la valutazione del sistema di sanzioni. La Corte ha rilevato che il regime ungherese:
- si applica formalmente a tutti i soggetti passivi, ma colpisce in pratica soprattutto i non residenti, perché i residenti sono già registrati;
- prevede sanzioni molto elevate e crescenti in pochi giorni;
- consente di raggiungere rapidamente il massimo di 1 miliardo di HUF;
- non lascia al contribuente un tempo adeguato per regolarizzare la posizione;
- non consente un vero contraddittorio prima della decisione finale;
- non prevede una valutazione individuale della gravità dell’infrazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che il regime sanzionatorio per i prestatori stabiliti in Ungheria, previsto dalla legge sul sistema tributario, è molto meno severo e non cresce con la stessa rapidità. La disparità di trattamento è quindi idonea a dissuadere i prestatori stabiliti in altri Stati membri dal fornire servizi in Ungheria e costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
Giustificazione e controllo di proporzionalità
L’Ungheria ha invocato esigenze di efficacia dei controlli fiscali e di riscossione dell’imposta, che la Corte riconosce in astratto come motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, il mezzo scelto deve essere proporzionato.
Secondo la Corte, il regime in questione non supera il test di proporzionalità perché:
- l’aumento esponenziale delle sanzioni in tempi brevissimi non è correlato alla gravità della violazione, che riguarda una formalità amministrativa;
- l’importo cumulato può addirittura superare il fatturato del soggetto passivo;
- il contribuente, ricevendo le decisioni una dopo l’altra, è di fatto nell’impossibilità materiale di sanare l’omissione prima che maturino le sanzioni più pesanti;
- la facoltà dell’amministrazione di ridurre le sanzioni non basta a renderle proporzionate, trattandosi di una mera discrezionalità.
Esito sulle garanzie della Carta
Poiché la Corte ha già risolto la controversia sulla base dell’articolo 56 TFUE, ha ritenuto non necessario esaminare le ulteriori questioni relative agli articoli 41 e 47 della Carta.
Dispositivo
La Corte ha stabilito che:
- l’articolo 56 TFUE non osta all’obbligo dichiarativo imposto ai prestatori di servizi pubblicitari stabiliti in un altro Stato membro;
- l’articolo 56 TFUE osta invece al regime sanzionatorio ungherese applicabile in caso di omessa registrazione, perché sproporzionato e restrittivo della libera prestazione dei servizi.
Principi ricavabili per la prassi
Per operatori e consulenti fiscali, la sentenza conferma che uno Stato membro può imporre formalità dichiarative ai prestatori transfrontalieri se funzionali al controllo dell’imposta, ma non può accompagnarle con sanzioni automatiche, cumulative e palesemente più onerose rispetto a quelle previste per i soggetti nazionali, quando ciò produca un effetto dissuasivo ingiustificato sull’attività transfrontaliera.
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